Ricorso per cassazione inammissibile: Quando la Cassazione chiude la porta
Il giudizio di Cassazione rappresenta l’ultimo grado della giustizia, ma non è un’ulteriore occasione per ridiscutere i fatti. La sua funzione è garantire l’uniforme interpretazione della legge. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti di questo strumento, dichiarando un ricorso per cassazione inammissibile perché basato sulla mera riproposizione di argomenti già valutati e sulla critica all’apprezzamento delle prove. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono gli errori da evitare.
Il caso: dalla condanna per truffa al ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria riguarda due persone, padre e figlio, condannati in primo e secondo grado per il reato di truffa in concorso. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, avevano riconosciuto la loro responsabilità penale sulla base delle prove raccolte durante il processo. Non soddisfatti della decisione di secondo grado, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazioni di legge.
I motivi del ricorso e la risposta della Corte
I ricorrenti hanno basato la loro difesa su una serie di critiche alla sentenza d’appello, che la Cassazione ha però ritenuto non meritevoli di accoglimento, raggruppandole in due categorie principali.
La reiterazione dei motivi d’appello
Il primo grande ostacolo incontrato dai ricorrenti è stata la natura stessa dei loro motivi. La Corte ha osservato che le loro doglianze erano una semplice ‘fotocopia’ di quelle già presentate, e respinte, in sede di appello. Questo comportamento rende il ricorso generico e non specifico, poiché omette di confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata. Un ricorso che non attacca puntualmente la decisione di secondo grado è, secondo un consolidato orientamento, solo apparentemente fondato e quindi inammissibile.
Il divieto di rivalutare le prove nel merito
Il secondo punto, strettamente collegato al primo, riguarda la natura delle critiche. Gli imputati hanno cercato di convincere la Cassazione a rivalutare le prove, contestando la persuasività e l’adeguatezza degli elementi raccolti. Tuttavia, la Suprema Corte non è un ‘terzo giudice di merito’. Il suo compito non è stabilire se una prova sia più o meno convincente, ma solo se la motivazione del giudice di merito sia logica e non contraddittoria. Qualsiasi tentativo di sollecitare una nuova lettura dei fatti è destinato a fallire.
Valore della testimonianza della persona offesa: un punto fermo
All’interno della discussione sulla valutazione delle prove, la Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio fondamentale del diritto processuale penale. Le dichiarazioni della persona offesa dal reato, anche se costituita parte civile, possono essere sufficienti da sole a fondare un’affermazione di colpevolezza. Naturalmente, queste dichiarazioni richiedono un vaglio di credibilità più penetrante e rigoroso rispetto a quello riservato a un qualsiasi testimone, ma una volta superato questo controllo, la loro valenza probatoria è piena.
L’esito: perché il ricorso per cassazione è inammissibile
Sulla base di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. I giudici di merito avevano già vagliato e disatteso le argomentazioni difensive con motivazioni logiche e prive di vizi. La Corte d’Appello, in particolare, aveva dato conto della consistenza delle prove, delle modalità del fatto e delle condotte tenute dagli imputati, rendendo la sua decisione immune da censure di legittimità.
Le motivazioni
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come i motivi del ricorso non fossero altro che una pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale. Un ricorso così formulato è considerato non specifico, in quanto omette di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata contro la sentenza impugnata. Inoltre, le doglianze miravano a una riconsiderazione del merito e della valutazione delle prove, censurando la persuasività e l’adeguatezza degli elementi probatori. Questo tipo di valutazione è preclusa al giudice di legittimità, il cui compito è limitato al controllo della logicità e della coerenza della motivazione, non alla ricerca di una ricostruzione dei fatti alternativa e più gradita alla difesa.
Le conclusioni
La pronuncia in esame offre un importante monito pratico: il ricorso per cassazione non deve essere concepito come un terzo grado di giudizio dove ridiscutere i fatti. Per avere successo, l’impugnazione deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi logici manifesti e decisivi presenti nella motivazione della sentenza precedente. La mera riproposizione di argomenti già respinti o la contestazione generica dell’apprezzamento delle prove conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, oppure quando critica la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito senza evidenziare specifici vizi di legge o illogicità manifeste della motivazione.
La testimonianza della vittima del reato è sufficiente per una condanna?
Sì, secondo la giurisprudenza consolidata, le dichiarazioni della persona offesa possono essere poste da sole a fondamento di una condanna penale, a condizione che la loro credibilità soggettiva e l’attendibilità oggettiva del racconto siano state verificate dal giudice in modo particolarmente rigoroso e penetrante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se emerge una sua colpa nel determinare la causa di inammissibilità (ad esempio, proponendo un ricorso con motivi palesemente infondati), viene anche condannato al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41608 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41608 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
AMATO COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA AMATO NOME nato a CALTAGIRONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 novembre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 20 febbraio 2023, nei confronti di NOME COGNOME ed il figlio NOME, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di t cui art. 640, cod. pen., loro contestato in concorso.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo cinque vizi di motivazione e violazione di legge in ordi alla conferma della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto in concorso.
Le doglianze difensive reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corre valutazione delle prove) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte d merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710). In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilit spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Peraltro, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle l dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono esser legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottopost le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiaran dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, 253214). Nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell’appello, meramen riprodotte in questa sede. La Corte di appello ha, infatti, dato conto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, dando conto delle modalità del fatto, delle condotte tenute ante e post delictum e della entità del danno patrimoniale provocato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condann dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa ne ,….,, determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
80-19918/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.