Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Ripetizione non Giova
L’ordinanza n. 6532/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Un ricorso per cassazione inammissibile è una delle conseguenze più severe per una difesa che non articola correttamente le proprie doglianze. Il caso in esame, relativo a una condanna per tentato furto pluriaggravato, dimostra come la mera riproposizione di argomenti già vagliati in appello, senza una critica specifica e puntuale della sentenza impugnata, sia destinata al fallimento.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna per tentato furto pluriaggravato emessa dal Tribunale di Roma. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello della stessa città. L’imputato, non rassegnato alla decisione, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a diversi motivi per contestare la sua colpevolezza e la configurazione giuridica dei fatti addebitatigli.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo che il ricorso non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna dell’imputato è diventata definitiva, con l’aggiunta dell’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Analisi di un ricorso per cassazione inammissibile
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due principi cardine del giudizio di legittimità. L’analisi delle motivazioni ci aiuta a comprendere perché il ricorso è stato giudicato inammissibile.
### Motivi Generici e Ripetitivi
Il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono stati liquidati come “indeducibili”. La Corte ha osservato che tali motivi non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quelli già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a copiare e incollare le argomentazioni precedenti senza sviluppare una critica mirata contro la specifica motivazione della sentenza d’appello. Secondo la giurisprudenza costante, un ricorso in Cassazione deve assolvere a una funzione critica, evidenziando in modo specifico e argomentato dove e perché il giudice di secondo grado avrebbe sbagliato nell’applicare la legge o nel motivare la sua decisione. Un ricorso che non fa questo è considerato non specifico, solo apparente e, pertanto, inammissibile.
### Questioni Nuove non Ammesse in Cassazione
Il secondo motivo di ricorso, che verteva sul superamento della soglia di punibilità del tentativo e sulla configurabilità del cosiddetto “reato impossibile”, è stato dichiarato inammissibile per un’altra ragione fondamentale. La Corte ha rilevato che tali questioni non erano state devolute con la dovuta specificità al giudice d’appello. Il codice di procedura penale (art. 606, comma 3) stabilisce chiaramente che non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Poiché non era questo il caso, anche questo motivo è stato respinto in rito, senza alcun esame del suo contenuto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre all’infinito le stesse argomentazioni. È, invece, un rimedio straordinario che richiede precisione, specificità e una profonda conoscenza delle regole processuali. La decisione evidenzia che, per evitare una declaratoria di inammissibilità, è essenziale che l’atto di ricorso si confronti criticamente con la sentenza impugnata, individuando vizi specifici e non limitandosi a una sterile ripetizione delle difese svolte in precedenza. Inoltre, sottolinea l’importanza di strutturare la strategia difensiva fin dal primo grado, poiché le questioni non sollevate in appello sono, di regola, precluse nel giudizio di legittimità.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando i motivi sono generici, si limitano a ripetere argomenti già respinti in appello senza una critica specifica alla sentenza impugnata, oppure quando sollevano questioni di diritto non presentate nei precedenti gradi di giudizio, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
Cosa significa che i motivi di ricorso sono una “pedissequa reiterazione” di quelli d’appello?
Significa che i motivi presentati alla Corte di Cassazione sono una copia letterale e acritica di quelli già discussi e decisi dalla Corte d’Appello. Tale pratica rende il ricorso non specifico e apparente, poiché omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di criticare in modo argomentato la decisione di secondo grado.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione una questione non discussa in appello?
No, di regola non è possibile. La Corte ha specificato che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni che non siano state devolute con la dovuta specificità al giudice di appello, a meno che non si tratti di questioni che possono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6532 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6532 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con c Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condann reato di tentato furto pluriaggravato;
Rilevato che il primo motivo di ricorso – con cui il ricorrente denunz motivazione in relazione alla configurabilità del tentativo di furto -, il terzo moti con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all’art. 603 cod. pr quarto motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in r mancata esclusione dell’aggravante della violenza sulle cose- sono indeducibili perc su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente denunzia vio legge e vizio di motivazione in relazione al superamento della soglia del tentativo pu alla configurabilità del reato impossibile ai sensi dell’art. 49 comma 2 inammissibile perché non possono essere dedotte con il ricorso per c:assazione quest quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devo la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rileva ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in prec l’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, c riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 27 2, n. 13826 del 17/02/2017, COGNOME, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/ Domenica);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.