Ricorso per Cassazione Inammissibile: La Critica Specifica è Obbligatoria
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta avere ragione: bisogna saperla esporre nel modo corretto. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale, dichiarando un ricorso per cassazione inammissibile perché non era altro che una fotocopia dei motivi già presentati in appello. Questa decisione sottolinea l’importanza di una critica argomentata e mirata alla sentenza che si intende contestare, pena la chiusura definitiva del caso.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per una serie di tredici truffe, commesse nell’arco di meno di un anno, con importi variabili tra i 180 e i 590 euro. Sia in primo grado che in appello, la difesa aveva richiesto l’applicazione dell’attenuante del danno di speciale tenuità, sostenendo che i singoli importi fossero irrisori. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva rigettato tale richiesta, motivando che la serialità dei reati (ben tredici episodi) era incompatibile con il concetto di “speciale tenuità” del danno complessivo e della condotta. Insoddisfatto, l’imputato ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione.
La Decisione sul ricorso per cassazione inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza neppure entrare nel merito della questione. La decisione si fonda su due pilastri procedurali strettamente connessi: la mera reiterazione dei motivi d’appello e la mancanza di specificità “estrinseca”.
Il Divieto di Mera Reiterazione dei Motivi
Il primo punto cruciale evidenziato dalla Corte è che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già esposte e respinte nel grado precedente. Un ricorso che si limita a “copiare e incollare” i motivi d’appello è considerato non specifico, ma solo apparente. La sua funzione, infatti, non è quella di ottenere un terzo giudizio di merito, ma di sottoporre alla Corte di Cassazione vizi specifici della sentenza impugnata. La pedissequa reiterazione di censure già disattese dal giudice d’appello, con una motivazione logica e non contraddittoria, svuota il ricorso della sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata.
La Mancanza di Specificità “Estrinseca”
Strettamente collegato al primo punto, il concetto di “specificità estrinseca” impone che il ricorso si confronti direttamente con le ragioni esposte nella decisione che si contesta. Non è sufficiente ignorare le affermazioni del giudice d’appello o menzionarle solo formalmente. Il ricorrente ha l’onere di evidenziare il nesso tra la motivazione della sentenza e le proprie censure, dimostrando perché quella specifica argomentazione del giudice sarebbe errata. Nel caso di specie, il ricorrente ha eluso il confronto con la parte della sentenza (pagine 8 e 9) in cui la Corte d’Appello spiegava perché tredici truffe non potevano beneficiare dell’attenuante, rendendo di fatto il ricorso privo di una reale critica.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono chiare e dirette a preservare la funzione del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse questioni di fatto. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso che non si confronta con tale motivazione, ma si limita a riproporre le proprie tesi, è inidoneo a innescare questo controllo. La Corte ha quindi affermato che l’atto di impugnazione, per essere ammissibile, deve assolvere alla sua funzione tipica: criticare in modo argomentato la decisione oggetto di ricorso. In assenza di tale critica, i motivi sono solo apparenti e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi chirurgica della sentenza d’appello, individuandone le specifiche criticità e costruendo una censura che si confronti punto per punto con la motivazione del giudice. La pigrizia argomentativa o la strategia di riproporre sterilmente le stesse doglianze si traducono non solo nel rigetto del ricorso, ma anche nella condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In sintesi, per accedere al giudizio di legittimità, non basta lamentare un’ingiustizia, ma è indispensabile dimostrare, con precisione e pertinenza, dove e perché il giudice precedente ha sbagliato.
Quando un ricorso per cassazione è considerato una mera ripetizione di motivi già esposti?
Quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla corte di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa si intende per requisito della “specificità estrinseca” del ricorso?
Significa che il ricorso deve creare una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione impugnata e le censure sollevate, confrontandosi realmente con le affermazioni del provvedimento e non ignorandole o menzionandole solo formalmente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per cassazione inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, se si ravvisano profili di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come nel caso di specie, fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38950 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38950 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 09/04/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che con un unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità;
rilevato che la Corte di appello ha rigettato l’identica censura sollevata con l’atto di appello, osservando che l’imputato aveva perpetrato 13 truffe in meno di un anno, ricevendo somme variabili da 180 euro a 590 euro, che non potevano considerarsi irrisorie;
considerato che il motivo si sostanzia nella mera reiterazione delle argomentazioni esposte con l’impugnazione di merito, disattese dalla Corte di appello con motivazione logica e non contradditoria e trasfuse nel ricorso, senza l’enucleazione di specifiche censure alla sentenza impugnata, scrutinabili in sede di legittimità. Da ciò discende l’inammissibilità dei motivi in scrutinio, a mente del principio piø volte affermato da questa Corte, a mente del quale «Ł inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01);
considerato, inoltre, che con tale struttura argomentativa, il ricorrente elude il confronto con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagine 8 e 9, dove spiega che 13 truffe erano inconciliabili con il concetto di speciale tenuità), in quanto non espone reali censure alla motivazione della sentenza impugnata. Da ciò discende l’inammissibilità dei ricorsi anche perchØ difettano del requisito della specificità “estrinseca “, mancando l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato o soltanto formalmente evidenziarle senza realmente confrontarsi con esse poichØ in tal caso i motivi omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 19634 del 14/3/2024, Delle Fazio, Rv. 286468).
Ord. n. sez. 14416/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
rilevato che quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME