Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2814 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 2814  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME e NOME NOME NOME, per il tramite del comune difensore e con ricorsi congiunti, impugnano la sentenza in data 09/03/2023 della Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 06/07/2021 del Tribunale di Milano, riconoscendo la continuazione tra la ricettazione di cui al presente procedimento e il fat giudicato con la sentenza in data 14/03/2019 del Tribunale di Milano, così rideterminando la pena inflitta.
Deducono:
Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 648 cod. pen. relazione alla posizione di COGNOME NOME;
 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 624 cod. pen..
 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 648, comma secondo, cod. pen..
Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 132, 133 e 62-bis co pen..
Ciò premesso i ricorsi sono inammissibili perché meramente reiterativi delle medesime questioni esposte con l’atto di appello, affrontate e risolte dalla Corte di appello e riproposte con il ricorso, con la sostanziale pretermissione delle ragioni della decisio impugnata in punto di concorso di COGNOME nel reato (pagine 4 e 5), di esclusione della qualificazione giuridica del fatto quale furto (pag. 5), di esclusione della fattispecie attenu cui all’attuale 648, comma quarto cod. pen. (pag. 6), di esclusione della prevalenza delle già concesse circostanze attenuanti generiche, di riconoscimento della recidiva e di trattamento sanzionatorio.
5.1. A fronte di tale evenienza questa Corte ha costantemente chiarito che “è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di meri dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso”, (Sez. Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, COGNOME; Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, COGNOME).
5.2. Va aggiunto che il ricorrente si duole dell’omessa motivazione con riguardo alla recidiva, al cui proposito -però- non risulta che sia stato esposto alcun motivo con l’att appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva.
A tal proposito, va ribadito che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudic d’appello, con specifico motivo d’impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Massime Conformi n. 4712 del 1982
Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, COGNOME Fenza, Rv. 274346).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente