Ricorso per cassazione: l’importanza della specificità dei motivi
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per tornare su un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di ammissibilità del ricorso per cassazione. Spesso, la difesa tende a riproporre in sede di legittimità argomenti già discussi nei gradi di merito, senza però articolarli in modo adeguato. Come vedremo, tale approccio è destinato a scontrarsi con una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. L’ordinanza in esame ribadisce un principio consolidato: l’appello alla Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge che richiede precisione e rigore.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale, emessa dalla Corte d’appello di Torino. L’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo. La difesa contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla sussistenza degli ‘artifizi e raggiri’, elementi essenziali per la configurazione del reato di truffa. Secondo la tesi difensiva, la condotta dell’imputato non integrava tali requisiti, e la Corte d’appello avrebbe errato nel valutarli.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 36427/2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se gli artifizi e raggiri fossero effettivamente presenti), ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la mancanza di specificità del Ricorso per cassazione
Il cuore della decisione risiede nella motivazione con cui la Corte ha respinto il ricorso. Secondo i giudici di legittimità, il motivo presentato era privo del necessario requisito della specificità, come previsto dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
La Corte ha chiarito che la mancanza di specificità non si manifesta solo con una generica indeterminatezza, ma anche, e soprattutto, con l’assenza di correlazione tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso. In altre parole, l’atto di impugnazione non può ignorare le argomentazioni del giudice precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Nel caso specifico, la Corte d’appello aveva compiutamente spiegato, con argomenti logici e giuridici, perché riteneva sussistenti sia l’elemento psicologico del reato sia gli artifizi e raggiri, sottolineando come la condotta truffaldina non si fosse limitata a una semplice falsificazione del nominativo. Il ricorso, invece, si era limitato a riproporre doglianze in punto di fatto, cercando di ottenere una nuova valutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.
La Suprema Corte ha quindi ribadito il principio consolidato secondo cui il ricorso deve instaurare un ‘dialogo’ con la sentenza che intende criticare, non potendosi risolvere in una mera riproposizione di tesi già vagliate e respinte.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rappresenta un monito fondamentale per gli operatori del diritto. La redazione di un ricorso per cassazione efficace richiede uno studio approfondito e analitico della sentenza impugnata. Non è sufficiente dissentire dalla decisione; è indispensabile individuare i vizi di legittimità (violazione di legge o vizio di motivazione logica e non fattuale) e articolarli in modo che si confrontino punto per punto con il ragionamento del giudice di merito. Ignorare questo approccio significa esporre il proprio assistito non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche, rendendo l’impugnazione un esercizio sterile e dannoso.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per mancanza del necessario requisito della specificità, in quanto non vi era una correlazione tra le ragioni argomentate nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione.
Cosa significa che il ricorso era privo di specificità?
Significa che il ricorso non solo era generico, ma soprattutto non si confrontava analiticamente con le motivazioni della Corte d’appello, ignorando le sue affermazioni e limitandosi a sollevare questioni di fatto, non consentite in sede di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36427 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36427 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Milano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d’appello di Torino dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri, quali elementi necessari per l’integrazione del reato di cui all 640 cod. pen. ascritto all’odierno ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre che costituito da doglianze in punto di fatto, ris privo del necessario requisito della specificità, essendo manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate nell’impugnata sentenza e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato;
che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l’inammissibilità;
osservato, infatti, che la Corte territoriale ha compiutamente indicato, con congrui e logici argomenti giuridici, e in conformità ai principi consolidati nel giurisprudenza di legittimità, tutte le ragioni alla base della ritenuta sussistenz tanto dell’elemento psicologico quanto degli artifici e raggiri perpetrati da ricorrente, sottolineando come – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la condotta truffaldina non sia consistita solamente nella falsificazione, seppur grossolana, del nominativo (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, da cui emerge chiaramente come i giudici d’appello abbiano fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.