Ricorso per Cassazione: Quando la Ripetizione dei Motivi Porta all’Inammissibilità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante monito sulla corretta formulazione del ricorso per cassazione. Il caso in esame, relativo a un’imputazione per bancarotta semplice, dimostra come la semplice riproposizione di argomenti già esaminati e respinti nei gradi di merito conduca inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Analizziamo insieme i dettagli di questa ordinanza per comprendere i principi affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per il delitto di bancarotta semplice. La Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità penale dell’imputato, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e riducendo la pena. Nonostante questo parziale accoglimento, l’imputato decideva di proseguire il suo percorso giudiziario, presentando ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il Ricorso per Cassazione e il Vizio di Motivazione
Il fulcro del ricorso per cassazione presentato dall’imputato era la contestazione di un presunto vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato. In altre parole, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la sussistenza della colpa grave, elemento necessario per configurare la responsabilità per bancarotta semplice. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza d’appello sarebbe stata carente e illogica su questo punto cruciale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. La motivazione di tale decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il ricorso non può limitarsi a una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito.
I giudici hanno chiarito che un ricorso così formulato è da considerarsi non specifico, ma soltanto apparente. Esso, infatti, omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di una critica argomentata e mirata avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Nel caso di specie, la Corte di Appello aveva fornito una motivazione definita ‘solida e non manifestamente illogica’ riguardo alla sussistenza della colpa grave dell’imputato. Il ricorrente, invece di confrontarsi criticamente con tale ragionamento, si è limitato a riproporre le medesime doglianze, ignorando di fatto le argomentazioni dei giudici di secondo grado. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito dove si possono ridiscutere i fatti o riproporre le stesse difese. È, invece, una sede in cui si valuta la corretta applicazione del diritto e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Pertanto, un ricorso efficace deve necessariamente ‘dialogare’ con la decisione che contesta, evidenziandone in modo specifico e puntuale i presunti errori di diritto o i vizi logici. La semplice ripetizione di argomenti già vagliati è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di inammissibilità e alla definitiva conferma della condanna.
È possibile presentare un ricorso per cassazione semplicemente ripetendo i motivi già discussi in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito rende il ricorso inammissibile, in quanto considerato non specifico ma solo apparente.
Quale deve essere la funzione di un ricorso per cassazione per essere considerato ammissibile?
Il ricorso deve svolgere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione precedente, evidenziandone i vizi, e non limitarsi a riproporre le stesse questioni.
Nel caso specifico, perché la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione sulla colpa grave?
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile senza entrare nel merito, ma ha evidenziato che la Corte di Appello aveva offerto una ‘motivazione solida e non manifestamente illogica’ e ‘congrua e corretta’ riguardo alla sussistenza della colpa grave, con la quale il ricorrente non si era confrontato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28993 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28993 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GAVARDO il 24/03/1975
avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale bresciano, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, riducendo la pena e confermando la responsabilità per il delitto bancarotta semplice;
Considerato che il ricorso – che lamenta vizio di motivazione in ordine alla sussistenz dell’elemento soggettivo – non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su mo che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualme disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma solta apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avvers la sentenza oggetto di ricorso, che offre una motivazione solida e non manifestamente illogica quanto alla colpa grave che ha connotato l’azione dell’imputato (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838); la Corte di appello off una motivazione congrua e corretta in ordine alla sussistenza della colpa grave (fol. 5) con quale non si confronta il ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 luglio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente