Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24292 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Tricase il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia avverso la sentenza in data 25/9/2023 della Corte di Appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 1.62, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte inviate con atto datato 13 maggio 2024 dal difensore del ricorrente con la quali si è chiesto dichiararsi l’ammissibilità del ricorso ed annullarsi la sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 25 settembre 2023 la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 22 luglio 2022 del Tribunale di Piacenza con la quale NOME COGNOME era stato dichiarato responsabile di due fatti-reato di truffa (art. 640 cod. pen.) consumati rispettivamente in San Giorgio Piacentino il 7 maggio 2016 ed in Piacenza il 9 maggio 2016, uniti sotto il vincolo della continuazione e, previa esclusione della contestata recidiva, condannato a pena ritenuta di giustizia.
In estrema sintesi:
nel primo episodio si contesta al COGNOME, con artifizi e raggiri consistiti nell’aver lasciato credere a NOME COGNOME, titolare di una tabaccheria, di essere un aviere e di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell’importo d 500,00 euro su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità;
nel secondo episodio si contesta al COGNOME, con artifizi e raggiri consistiti nell’aver lasciato credere a NOME COGNOME, pure essa operante presso una tabaccheria, di avere la disponibilità di denaro contante costituito da banconote poi rilevatesi false, di essersi procurato a fine di profitto una ricarica dell’importo d 500,00 euro sempre su di una carta prepagata PostePay nella sua disponibilità.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo con un unico articolato motivo: mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità nella motivazione.
Evidenzia, innanzitutto, la difesa del ricorrente che solo la persona offesa NOME COGNOME ha individuato fotograficamente con un livello di sicurezza al 99% il COGNOME come l’autore dell’azione delittuosa a suo danno, senza poi confermare tale individuazione in dibattimento, mentre NOME COGNOME, persona offesa della seconda truffa non è stata in grado di procedere ad analoga individuazione.
Aggiunge sempre parte ricorrente che la stessa COGNOME in sede di dibattimento aveva dichiarato, a domanda della difesa, che l’autore dell’azione delittuosa aveva dei tatuaggi sul viso e sul collo, mentre dalle fotografie prodotte in sede di appello dalla stessa difesa non emerge che il COGNOME abbia detti tatuaggi.
Lamenta, infine, parte ricorrente che, in relazione al secondo episodio delittuoso, i Giudici di merito, con motivazione contraddittoria e manifestamente illogica, si sarebbero determinati ad affermare la penale responsabilità dell’imputato sulla sola base RAGIONE_SOCIALE riprese filmate nonostante che il NOME non abbia fattezze fisiche che lo distinguono da altri soggetti comuni, oltre che per il fatto che la ricarica
è stata eseguita su una carta Poste Pay a lui intestata, peraltro poi denunciata come smarrita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Va detto subito che la sentenza impugnata risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente. Inoltre, detta motivazione, non è certo “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria.
La Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata ha affrontato e adeguatamente risposto a tutte le doglianze difensive che in questa sede sono state riproposte, evidenziando come risulta di certo più attendibile l’individuazione, effettuata con pressoché assoluta certezza, opvgta dalla persona offesa COGNOME in epoca prossima ai fatti rispetto a quella effettuata in dibattimento a distanza di sei anni.
Il mancato riconoscimento del COGNOME da parte della persona offesa COGNOME è poi – sempre secondo la Corte di appello – compensato dalle riprese RAGIONE_SOCIALE telecamere di videosorveglianza del locale che hanno ripreso l’uomo che mise in essere l’azione evidenziandone le fattezze compatibili con quelle dell’odierno ricorrente.
Del resto, ha sempre chiarito la Corte di appello con motivazione logica, se anche la seconda azione delittuosa fosse stata compiuta da un soggetto diverso è comunque un dato di fatto che il COGNOME ha beneficiato direttamente del provento del reato essendo sua la carta PostePay ricaricata.
Quanto, infine, al fatto che il COGNOME ha denunciato come smarrite le due carte PostePay sulle quali erano stati effettuati gli accrediti, la Corte di appello non ha mancato di evidenziare come detta denuncia di smarrimento è stata presentata in epoca successiva alla commissione dei due reati, il che porta a dedurre che detta denuncia costituisce un ulteriore artificio posto in essere dall’odierno ricorrente per allontanare da sé la responsabilità per i commessi reati.
Quelle effettuate dalla Corte di appello nella sentenza impugnata sono valutazioni di merito sviluppate attraverso un adeguato iter logico-motivazionale che è esente da vizi rilevabili in sede di legittimità.
Per contro deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito.
Al Giudice di legittimità è infatti preclusa – in sede di controllo della motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è – e resta – giudice della motivazione.
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso il 21 maggio 2024.