Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30852 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30852 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVIGLIO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRTTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha confermato la decisione di primo grado con la quale ricorrente è stato ritenuto responsabile dei delitti di bancarotta fraud patrimoniale e documentale;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorr denunzia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudol documentale che, ove non riscontrato, avrebbe comportato la conseguente derubricazione nel meno grave delitto di bancarotta semplice, è inammissibile quanto il ricorrente, nel reiterare lo specifico motivo già proposto in appello si confronta con la motivazione censurata con cui, in modo conciso, m esauriente e privo di manifeste illogicità, si sottolinea che nella specie l’ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale a dolo generico, si motiv ordine alla sussistenza di tale elemento e si esclude conseguentemente configurabilità della meno grave ipotesi delittuosa di bancarotta semplice;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lame il vizio della motivazione in ordine alla assenza dell’elemento oggettivo del di cui all’art. 216 della legge fallimentare, non è consentito in sede di leg perché tende ad ottenere un’ inammissibile ricostruzione dei fatti media criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il qu motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni convincimento, che parimenti inammissibile è il terzo motivo di ricorso, con cui ricorrente censura la mancanza di motivazione in ordine alla denegat applicazione della circostanza attenuante della tenuità del danno patrimoniale cui all’art. 219, comma 3, della legge fallimentare, poiché esula dai poteri Corte di cassazione la “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di meri tutte, Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);
che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censuran la persuasività, l’adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differen comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano rag in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilit credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento;
considerato che tutti i tre motivi di ricorso sono altresì indeducibili p fondati su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, omettendo
assolvere alla tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza ogge di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore del cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il considliere estensore
Il Presidente