Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12035 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12035 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/02/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 12/10/1994 a MODICA
avverso l’ordinanza in data 21/11/2024 del TRIBUNALE DI CATANIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 21/11/2024 del Tribunale di Catania, che -in sede di appello cautelare- ha confermato l’ordinanza in data 14/08/2024 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa, che ha aggravato la misura degli gli arresti domiciliari cui si trovava sottoposto per il reato di tentativo di estorsione, con la custodia cautelare in carcere.
Deduce:
1.1. Con un unico motivo denuncia il vizio di motivazione in punto di attribuibilità a NOME NOME del profilo instagram NOME e del messaggio vocale posto a fondamento dell’aggravamento della misura a carico di NOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. NOME NOME si trovava agli arresti domiciliari per il reato di tentativo di estorsione quando inviava un messaggio al proprio amico NOMECOGNOME per metterlo in guardia circa il pericolo che stava correndo, in quanto bersaglio di un regolamento di conti per il mancato pagamento di una fornitura di droga sottratta ai corrieri siracusani.
Tanto veniva appreso dalla polizia giudiziaria grazie alle dichiarazioni rese dallo stesso COGNOME che, spaventato dal messaggio ricevuto, chiedeva protezione alle forze dell’ordine, spiegando che aveva ricevuto quell’informazione dal proprio amico, che -ancorché ristretto agli arresti domiciliari- lo contattava più volte, anche con messaggi vocali, dal suo profilo instagram.
La polizia giudiziaria, in conseguenza, acquisiva il profilo instagram in questione e riscontrava quanto riferito da COGNOME
Il ricorrente sostiene che il tribunale non ha motivato adeguatamente quanto all’attribuibilità a Migliore del profilo instagram e non ha approfondito il tema della riconducibilità all’indagato del messaggio vocale ivi rinvenuto.
A tale proposito non può che osservarsi come la deduzione non illustri alcuno dei motivi prospettabili in sede di legittimità, risolvendosi in una mera osservazione di fatto che, per di più, non si confronta con le ragioni argomentate nel provvedimento impugnato.
Da ciò l’inammissibilità del motivo, atteso che, in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270628 – 01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, COGNOME, Rv. 269884 – 01; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME Rv. 252178).
1.3. Peraltro, il ricorso si mostra altresì aspecifico, atteso che -di fatto- non si confronta con l’apparato argomentativo del provvedimento impugnato, considerato nella sua interezza.
2 GLYPH
,
Il vizio di aspecificità, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, Disp. Att. Cod. Proc. Pen..
Così deciso il 18 febbraio 2025 Il Consigliere estensore
GLYPH Il Presid nte