Ricorso per cassazione inammissibile: quando i motivi sono solo apparenti
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Non è sufficiente ripetere le stesse lamentele sollevate nei gradi di giudizio precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce che un ricorso per cassazione inammissibile è la conseguenza diretta di motivi d’appello che si limitano a riproporre, senza alcuna critica argomentata, questioni già decise. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con la condanna di un imprenditore da parte del Tribunale di Nola per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La Corte d’Appello di Napoli, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado unicamente riguardo le pene accessorie, confermando nel resto la condanna e il giudizio di responsabilità.
Contro questa decisione, l’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo con cui contestava la correttezza della motivazione della sentenza d’appello riguardo la sua colpevolezza.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha messo fine al percorso giudiziario dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, un fondo destinato a finanziare progetti di miglioramento dell’amministrazione della giustizia.
Le Motivazioni: la critica al ricorso per cassazione inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Il motivo presentato dal ricorrente non era, secondo i giudici, uno strumento di critica vera e propria alla sentenza impugnata, ma si risolveva in una ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi già presentati e puntualmente respinti dalla Corte d’Appello.
I giudici supremi hanno sottolineato che un ricorso per essere ammissibile deve assolvere alla sua funzione tipica, ovvero quella di una ‘critica argomentata’ avverso la sentenza oggetto di impugnazione. Quando i motivi sono generici, non specifici o, come in questo caso, meramente ripetitivi, essi vengono considerati soltanto ‘apparenti’. Di fatto, un ricorso così formulato non sfida realmente la logica giuridica della decisione precedente, ma tenta impropriamente di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, cosa non permessa in sede di legittimità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già esaminate. È necessario formulare censure specifiche, precise e pertinenti che attacchino la coerenza e la correttezza giuridica del ragionamento seguito dal giudice del grado precedente. Un appello che non rispetta questi criteri non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La dichiarazione di inammissibilità, infatti, porta con sé la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della necessità di utilizzare con serietà e cognizione di causa questo importante strumento di giustizia.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice e identica ripetizione di quelli già esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, risultando quindi non specifici e solo apparenti.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Quali sono state le conseguenze economiche della decisione per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37590 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37590 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARDITO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Noia in punto di pene accessorie, ha per il resto confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Considerato che il primo e unico motivo, con cui il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 settembre 2024 Il consigliere estensore
Il Presidente