Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 6 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 23 febbraio 2022 con cui COGNOME NOME era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione euro 120,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1 4 e 8-bis, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla qualificazione del reato come tentativo furto, di cui non ricorrerebbero i presupposti integrativi.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da viz logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabil dell’imputata con riguardo alla fattispecie contestatale.
Il motivo proposto dalla ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni d doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con l argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cass delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente