Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43428 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43428 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TRIGGIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 del GIUDICE DI PACE di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Bari ha dich arato colpevole COGNOME del delitto di cui agli artt. 110 e 582 cod. pen. (fatti commessi in Capurso in data 20 aprile 2019);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che entrambi i motivi proposti, con i quali il ricorrente si duole, sotto il profilo violazione di legge e del vizio di motivazione, dell’erronea valutazione delle prove, e, quin della tenuta dell’impianto argonnentativo sotteso alla dichiarazione di responsabilità è affidat doglianze generiche e non consentite in questa sede, giacché unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di dell’allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione che non si espone a rilievi di illogicità di macrosco evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore