Ricorso per Cassazione inammissibile per motivi generici
Presentare un ricorso per Cassazione inammissibile rappresenta un rischio significativo per chiunque intenda impugnare una sentenza di secondo grado senza una strategia precisa. La specificità delle critiche rivolte al provvedimento impugnato non è un mero esercizio di stile, ma un requisito fondamentale richiesto dal codice di procedura penale per consentire alla Corte di legittimità di svolgere il proprio compito.
La vicenda processuale
Il caso trae origine dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino. Il ricorrente ha cercato di ribaltare il verdetto sollevando un unico motivo di ricorso riguardante la mancata applicazione di determinati benefici o cause di estinzione del reato. Tuttavia, l’atto depositato è risultato carente sotto il profilo tecnico, non fornendo gli elementi necessari per contestare efficacemente la logica seguita dai giudici di merito nel precedente grado di giudizio.
Ricorso per Cassazione inammissibile per genericità
La Corte Suprema ha rilevato che l’impugnazione era del tutto priva dei requisiti minimi di autosufficienza. Quando un atto si limita a citare norme di legge senza spiegare come esse siano state violate nel caso concreto, si configura l’ipotesi tipica di genericità. Tale difetto impedisce alla Corte di individuare i reali rilievi mossi alla sentenza impugnata, rendendo di fatto inutile l’intervento del giudice di legittimità.
Conseguenze del ricorso per Cassazione inammissibile
Oltre al rigetto della domanda, la dichiarazione di inammissibilità comporta oneri economici pesanti. Il sistema sanziona le impugnazioni manifestamente infondate o mal formulate per scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario. In questo caso, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
le motivazioni
I giudici di legittimità hanno osservato che la motivazione della sentenza di appello era adeguata e congrua. Al contrario, il ricorso non ha saputo indicare gli elementi di fatto o di diritto idonei a scalfire tale impianto argomentativo. La mancata osservanza delle regole sulla formulazione dei motivi ha reso l’impugnazione nulla, in quanto priva di quella specificità necessaria per attivare il sindacato della Corte sui vizi della decisione precedente.
le conclusioni
L’ordinanza ribadisce che il diritto di difesa deve essere esercitato nel rispetto rigoroso delle forme procedurali. La sanzione economica inflitta serve a ricordare che la giustizia di legittimità richiede rigore tecnico. Non basta dichiarare l’ingiustizia di una sentenza, ma occorre dimostrare tecnicamente dove risieda l’errore del giudice, pena la totale inammissibilità dell’istanza.
Cosa accade se il ricorso viene presentato senza motivi specifici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile e la Corte non entra nel merito della vicenda giudiziaria. Questo comporta il passaggio in giudicato della sentenza precedente e sanzioni pecuniarie.
Quali sono le sanzioni pecuniarie per un ricorso inammissibile?
Oltre al pagamento delle spese processuali, il ricorrente viene condannato a versare una somma alla Cassa delle ammende, che nel caso analizzato ammonta a tremila euro.
È possibile dedurre la violazione dell’articolo 129 cpp in modo generico?
No, la violazione della norma sulla non punibilità deve essere supportata da elementi precisi. Una critica vaga che non indica i punti critici della sentenza impugnata rende l’impugnazione del tutto invalida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8913 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRUINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della sentenza per inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua del provvedimento impugNOME, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 3 febbraio 2026
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