Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7763 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7763 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, con cui è stato ritenuto responsabile dei reati di cessione e commercializzazione di sostanze stupefacenti e falso di cui all’art. 495 c.p. e condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in merito all’irrilevanza penale della condotta del ricorrente, avente ad oggetto un basso quantitativo di stupefacente e privo di qualsivoglia “effetto drogante”, è manifestamente infondato in quanto non solo riproduttivo di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, ma anche riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Rilevato che le medesime considerazioni vengono in rilievo anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 495;
Ritenuto che il terzo e il quarto motivo di ricorso, con cui il ricorrent eccepisce, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis c.p., e violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti, sono generici perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici.
Invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.
Considerato, inoltre, che il quarto motivo che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità che richiama l’assenza di elementi favorevoli (cfr. Rv. 281598), anche considerato il principio consolidato affermato da questa Corte,
secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elem favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è su che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, riman disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.