Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10126 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10126 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Palmi aveva condannato COGNOME NOME per il reato di cui all’art. 455 cod. pen.;
che, avverso detta sentenza, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono privi di specificità, perché meramente reiterati identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pag 5 e 6 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontat che il secondo motivo, proteso a censurare il diniego delle circostanze attenuanti generich inoltre, prospetta una questione manifestamente infondata, posto che, per la consolidat giurisprudenza di legittimità, (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549; Sez. n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenu generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elem ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame (cfr. pagina 6 sentenza impugnata);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, 1’11 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente