Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi sono Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un rigore formale e sostanziale imprescindibile. La recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta che la genericità delle censure porta a una sola conseguenza: la declaratoria di ricorso per cassazione inammissibile. Questa decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: i motivi di impugnazione devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la decisione contestata, altrimenti la porta della Suprema Corte resta chiusa. Analizziamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale in cui un imputato era stato ritenuto responsabile, sia in primo grado che in appello, per plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti. La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 18 settembre 2023, aveva confermato la condanna. Contro questa decisione, il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 129 del codice di procedura penale e 133 del codice penale.
La Decisione della Corte: un Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con ordinanza del 23 settembre 2024, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della questione, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità formale dell’atto di impugnazione. La decisione si fonda interamente sulla valutazione dei motivi di ricorso, giudicati “del tutto aspecifici” e contenenti “censure assolutamente generiche”.
Le Motivazioni: L’Importanza della Specificità dei Motivi di Ricorso
La Corte ha basato la sua decisione su un principio cardine del diritto processuale penale, sancito dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura. La legge impone che i motivi di ricorso indichino, a pena di inammissibilità, “specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta”.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno osservato come il ricorso si limitasse a formulare doglianze generiche sulla presunta mancanza di motivazione della sentenza impugnata. Tuttavia, secondo la Corte, la pronuncia della Corte d’Appello era, al contrario, “sostenuta da conferente apparato argomentativo”.
Il punto cruciale della motivazione risiede nella totale assenza di un “confronto con le adeguate giustificazioni” fornite dai giudici di merito a sostegno dell’affermazione di responsabilità e della determinazione della pena. In altre parole, il ricorrente non ha spiegato perché la motivazione della sentenza d’appello fosse errata, ma si è limitato ad affermarlo in modo vago. Questo approccio rende il ricorso un atto sterile, incapace di innescare una reale valutazione da parte della Suprema Corte.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e pesanti per il ricorrente. In primo luogo, la sentenza di condanna è diventata definitiva, senza possibilità di ulteriore riesame. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito per gli operatori del diritto: la redazione di un ricorso per Cassazione è un’attività che non ammette superficialità. È necessario un’analisi approfondita della sentenza che si intende impugnare e la costruzione di argomentazioni critiche puntuali e specifiche. Proporre censure generiche non solo è inutile ai fini del giudizio, ma espone il proprio assistito a ulteriori conseguenze economiche, rendendo la strada della giustizia ancora più onerosa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano stati formulati in termini del tutto aspecifici e generici, senza un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti essenziali per i motivi di un ricorso secondo la Corte?
Secondo la Corte, i motivi del ricorso, come previsto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38052 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38052 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, di plurime violazioni della legge in materia di stupefacenti.
Rilevato che il ricorrente lamenta, nel motivo unico proposto, la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 133 cod. pen.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato e del trattamento sanzionatorio adottato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il PriesIdene