Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4968 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4968 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME nato a UDINE il 21/02/2001
NOME nato a LATISANA il 15/12/1997
avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME che contesta l’inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni rese dal ricorrente e del contenuto autoaccusatorio è manifestamente infondato in quanto nulla allega, neppure in appello;
invero, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in tema di ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente l’onere di specificazione dei motivi di ricorso, onere cui si fa fronte attraverso la indicazione delle attivit processuali che si assumono viziate, ovvero attraverso la allegazione degli atti processuali che tale attività rispecchiano (Sez. 2, n. 672, del 23/01/1998, dep. 1999, Rv. 212767);
ritenuto che il primo motivo di ricorso nella parte in cui contesta la corretta qualificazione giuridica del fatto non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterative dei motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 6 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici ha ritenuto che il ricorrente non avesse dimostrato una concreta tempestiva volontà di riparazione del reato al fine del riconoscimento dell’attenuante in esame;
ritenuto che il primo motivo di ricorso di COGNOME COGNOME che contesta la violazione di legge in relazione alla concessione della pena sostitutiva alla pena detentiva è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che invero la Corte d’appello ha fatto corretta applicazione del divieto normativo che non sconta manifeste irragionevolezze, bensì prendendo atto della condizione ostativa indicata all’art. 59, lett. d) della I. 689/1981;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata assunzione di una prova decisiva, nella specie l’assunzione della dichiarazione della persona offesa, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
invero, la Corte di merito 5 e 6 della sentenza impugnata indica i plurimi elementi in forza dei quali le dichiarazioni rese dall’Amoroso erano tali da rendere assolutamente chiare le modalità della dazione dei beni e del denaro (entrambe le volte avvenute con l’utilizzo di una pistola);
rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
La Presidente