Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45089 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45089 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a GORIZIA il 25/08/1979
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
)
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la condanna irrogata per il deli previsto dall’art.189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto meramente reiterativo di ragioni già esaminate dal giudice d’appello.
In particolare, con il primo motivo di doglianza, la difesa ha censurato l sentenza impugnata in punto di valutazione della responsabilità dell’imputato.
Va quindi osservato che questa Corte ha costantemente ribadito come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi ch riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non sol per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle post a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., all’inammissibili della impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15/7/2011, COGNOME non mass.; conf. Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3/7/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/9/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/2/2002, Palma, Rv. 221693).
E, altresì, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l’appello motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità delle valutazio di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/7/2014, COGNOME, Rv. 260608; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ampiamente dato atto – co motivazione non censurabile sotto il profilo della illogicità – della sussistenz precisi elementi in grado di supportare il giudizio di responsabilità, atte sussistenza di un compendio indiziario coerentemente valutato ai sensi dell’art.192, comma 2, cod.proc.pen. e concretizzato dagli univoci elementi ricavabili dalle dichiarazioni del teste COGNOME e dall’esame del tragitto effet dalla vettura condotta dall’imputato.
Il motivo attinente alla mancata concessione della causa di non punibil prevista dall’art.131bis cod.pen. è manifestamente infondato; atteso che lo st si risolve in una mera riproposizione in fatto di circostanza già vagliate dalla territoriale, la quale ha congruamente escluso la possibilità di applicazion suddetto articolo sulla base della considerazione inerente alla gravità dell’of bene giuridico tutelato in relazione alle concrete modalità del fatto.
Il motivo di ricorso, attinente al diniego delle circostanze atten generiche, è pure inammissibile in quanto manifestamente infondato.
A tale proposito va ricordato che il mancato riconoscimento delle circostan attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assen di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la rifor dell’art. 62bis cod.pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertit modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo sta incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, R 270986; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489); mentre, su punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazi insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269; Sez. 2, Sentenza n. 23903 d 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549, che ha specificato che al fine di ritener escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prende esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene pre ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un so elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente; nel caso di s quindi, la Corte territoriale ha congruamente dato atto della mancanza di quals elemento positivo idoneo a giustificare l’applicazione delle relative circos attenuanti nonché degli elementi negativi derivanti dal precedente penale e d valutazione della condotta processuale del prevenuto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale r Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Presidente
Così deciso il 7 novembre 2024