Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30477 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30477 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 25/06/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a BARLETTA il 15/10/1964
NOME Valentino (rinunciante) nato a TRIGGIANO il 31/01/2001
COGNOME NOME (rinunciante) nato a BARLETTA il 21/05/1970
COGNOME NOME (rinunciante) nato a CANOSA DI PUGLIA il 30/07/1999
avverso la sentenza del 16/12/2024 del Giudice dell’udienza preliminare di Trani Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letti gli atti di rinuncia ai ricorsi depositati dal difensore dei ricorrenti NOME COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME munito di procure speciali.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza di patteggiamento del 16 dicembre 2024, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani, ha applicato ad NOME COGNOME la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa sostituita con detenzione domiciliare, a COGNOME la pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa convertita in 1210 ore di lavoro di pubblica utilità sostitutivo presso la Caritas Barletta, a COGNOME Francesco la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa convertita in detenzione domiciliare, e a COGNOME NOME la pena di anni 1 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, convertita in detenzione domiciliare. I reati contestati riguardavano violazioni dell’art. 73 D.P.R. 309/90 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commessi a Barletta e Trani tra marzo e ottobre 2022.
Avverso la predetta sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione
2.1 L’imputato COGNOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato su due motivi entrambi per violazione dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. .
Con il primo motivo, ha contestato la mancanza di motivazione circa l’insussistenza di elementi per una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen., lamentando il mancato rispetto dell’obbligo motivazionale risolto in mere clausole di stile. Il ricorrente ha evidenziato che è stato eluso il controllo sulla inesistenza di condizioni di proscioglimento, a suo avviso particolarmente necessario nelle sentenze di patteggiamento che non contengono il pieno accertamento della responsabilità dell’imputato.
Con il secondo motivo, il medesimo ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sui criteri di cui all’art. 133 cod.pen., contestando l’assenza di motivazione sulla congruità della pena irrogata e il mancato rispetto dell’obbligo di esplicitare le ragioni giustificative della determinazione sanzionatoria. E’ stata dedotta inoltre la violazione dei criteri di individualizzazione della pena e l’omessa valutazione delle circostanze che avrebbero dovuto comportare il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti contestate.
2.2 NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, attraverso il comune difensore di fiducia, hanno proposto distinti ricorsi, con censure dello stesso tenore.
Con il primo motivo, formulato per violazione di legge in relazione agli artt. 20-bis cod.pen. e 56 L. 689/1981, i ricorrenti hanno lamentato che il GUP ha irrogato la pena di anni 1 mesi 6 di reclusione, sostituita con detenzione domiciliare, senza specificare il periodo giornaliero di permanenza obbligatoria nel domicilio e quello di possibile uscita.
L’art. 56 L. 689/1981, come modificato dal D.lgs. 150/2022, prevede espressamente che la detenzione domiciliare sostitutiva comporti l’obbligo di rimanere nel domicilio per non meno di dodici ore al giorno, con possibilità di uscita per almeno quattro ore giornaliere, e che l’omessa indicazione di tali prescrizioni specifiche comporta illegalità della pena, configurando una sanzione non prevista dall’ordinamento. E’ stato osservato che le norme sulle pene sostitutive
costituiscono diritto penale sostanziale e la loro violazione integra il vizio di cui all’art. 448 co. 2-bis cod.proc.pen. .
Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno eccepito la violazione dell’art. 444 co. 2 cod.proc.pen. per omessa indicazione degli orari di libertà nell’applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva. E’ stato dedotto specificamente il difetto di correlazione tra la richiesta concordata, che subordinava il patteggiamento alla sostituzione con detenzione domiciliare sostitutiva ex art. 56 L. 689/1981, e la sentenza, evidenziando come la condanna ad una detenzione domiciliare secca risulti sostanzialmente diversa dalla detenzione domiciliare sostitutiva effettivamente richiesta.
2.3. Nelle more, il difensore dei ricorrenti NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, munito di procure speciali, ha depositato atti di rinuncia ai ricorsi dagli stessi presentati, per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando che il GUP del Tribunale di Trani, con provvedimento del 30.12.2024, accoglieva la duplice istanza ex artt.130-299 cod.proc.pen. attraverso l’emanazione del seguente provvedimento : ‘ V, si dispone che dopo le parole ‘detenzione domiciliare’ si legga : ‘con obbligo di permanenza presso l’abitazione dalle 15.00 alle 07.00. Ciò per tutti i beneficiari della misura. Si revocano gli AADD e si sostituiscono per tutti i beneficiari con l’obbligo di dimora nel Comune di residenza e divieto di allontanarsi dall’abitazione dalle 20.00 alle 08.00 ‘ ( cfr.all.n.4 provvedimento di correzione dell’errore materiale della sentenza del 30.12.2024 e di sostituzione della misura cautelare ).
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, concludendo per l’inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è inammissibile.
Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l’impugnazione risulta proposta per motivi non consentiti, ai sensi dell’art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., per le sentenze emesse ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen. su istanza di patteggiamento proposta in data successiva al 3 agosto 2017. Da tale data è entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n.103, il cui art.1, comma 50, ha modificato l’art.448 cod. proc. pen., contemplando una disciplina transitoria, cosicché per le istanze di patteggiamento proposte successivamente al 3 agosto 2017 valgono i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dal citato art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, dunque non ammette tale impugnazione per i vizi qui dedotti.
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello sollevato dal ricorrente, attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Così pure, le proposte alle doglianze in punto di dosimetria della pena e di attenuanti, peraltro assolutamente generiche, sono manifestamente inammissibili in quanto l’ambito di ricorribilità rispetto a sentenze come quella che ci occupa è ristretto ai soli casi di illegalità della pena, non ravvisabile nel caso in esame.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Inammissibili sono i ricorsi presentati da NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in quanto, nelle more della discussione, i ricorrenti hanno formalizzato rinuncia all’impugnazione mediante dichiarazione depositata presso la Cancelleria della Corte di cassazione dal difensore munito di procura speciale ad hoc .
La sopravvenuta declaratoria di inammissibilità non genera alcun onere in ordine alle spese processuali. Per principio consolidato in giurisprudenza, è esclusa condanna alle stesse quando la rinuncia scaturisca da sopravvenuta carenza di interesse determinata da fattori eziologicamente estranei alla sfera volitiva del ricorrente.
Nel caso di specie, la decisione abdicativa trova origine nella sostanziale convergenza tra le istanze difensive e il successivo intervento modificativo del GUP tranese (provvedimento del 30.12.2024), che ha rideterminato le modalità esecutive delle misure cautelari in senso favorevole agli interessati.
Tale circostanza configura ipotesi di rinuncia per sopraggiunto difetto di interesse alla decisione -e non già per mero abbandono volontario dell’azione -, escludendo conseguentemente tanto la condanna alle spese processuali quanto il versamento alla Cassa delle Ammende, attesa l’assenza di qualsivoglia profilo di soccombenza processuale (Sez.1, n.15908 del 22/02/2024, COGNOME, Rv.286244; Sez. 1, n.13607 del 10/12/2010, COGNOME, Rv.249916).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Così deciso il 25 giugno 2025