Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando la Motivazione non si Discute
Il ricorso per cassazione inammissibile rappresenta un esito processuale che ferma il tentativo di riesaminare una decisione di appello. Questo accade quando l’impugnazione non rispetta i rigidi requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di questa dinamica, specialmente in relazione ai reati di competenza del Giudice di Pace. Analizziamo il caso per comprendere i limiti imposti al ricorso in Cassazione.
I Fatti del Caso: dall’Accusa di Diffamazione all’Assoluzione
La vicenda processuale ha origine da un’accusa per il reato di diffamazione, previsto dall’art. 595 del codice penale. In primo grado, l’imputato era stato ritenuto colpevole e condannato. Tuttavia, in sede di appello, il Tribunale ha ribaltato completamente la decisione, assolvendo l’imputato.
Contro questa sentenza di assoluzione, il Procuratore della Repubblica ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, ritenendo che il giudice d’appello avesse commesso degli errori nell’applicazione della legge.
La Decisione della Corte: il Ricorso per Cassazione Inammissibile
La Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione tecnica ma fondamentale nel diritto processuale penale: quella tra “violazione di legge” e “vizio di motivazione”.
La Distinzione tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. Esso serve a controllare che i giudici di merito (primo grado e appello) abbiano applicato correttamente la legge. I motivi di ricorso sono tassativamente elencati dall’articolo 606 del codice di procedura penale.
– La violazione di legge si ha quando il giudice ha interpretato o applicato una norma giuridica in modo errato.
– Il vizio di motivazione, invece, riguarda il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice per giungere alla sua decisione. Si tratta di un difetto nella coerenza, logicità o completezza del ragionamento esposto in sentenza.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
Nel caso in esame, il Pubblico Ministero aveva formalmente denunciato una “violazione di legge”, ma, secondo la Suprema Corte, le sue censure si traducevano in realtà in una critica alla motivazione della sentenza di assoluzione. In sostanza, il PM non contestava un’errata applicazione di una norma, bensì il modo in cui il giudice d’appello aveva ragionato e valutato le prove.
Qui entra in gioco una regola specifica per i reati di competenza del Giudice di Pace. L’articolo 39-bis del d.lgs. 274/2000 stabilisce che le sentenze di appello per questi reati possono essere impugnate in Cassazione soltanto per violazione di legge. È esplicitamente escluso, come ribadito dall’art. 606, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso basato su vizi di motivazione. Poiché le critiche del PM erano di natura motivazionale, seppur mascherate da violazione di legge, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: nel contesto dei procedimenti originati davanti al Giudice di Pace, l’accesso alla Corte di Cassazione è fortemente limitato. Le parti che intendono impugnare una sentenza di appello devono essere estremamente rigorose nel formulare i motivi, concentrandosi esclusivamente su questioni di pura legittimità (violazioni di legge) ed evitando di contestare l’apparato argomentativo del giudice di merito. Tentare di mascherare una critica alla motivazione come violazione di legge è una strategia destinata a fallire, portando a una declaratoria di ricorso per cassazione inammissibile e alla definitività della sentenza impugnata.
Per quali motivi si può fare ricorso in Cassazione contro una sentenza d’appello per un reato di competenza del Giudice di Pace?
Secondo la normativa specifica (art. 39-bis del d.lgs. n. 274/2000), il ricorso per Cassazione avverso tali sentenze è ammesso soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge, e non per vizi di motivazione.
Perché il ricorso del Pubblico Ministero è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché, sebbene il Pubblico Ministero avesse formalmente enunciato una violazione di legge, le sue censure si sostanziavano in realtà nella denuncia di vizi motivazionali, un motivo non consentito dalla legge per questo tipo di procedimento.
Cosa significa che un vizio è “motivazionale”?
Un vizio è “motivazionale” quando riguarda il ragionamento logico-giuridico che il giudice ha seguito per arrivare alla sua decisione. Si contesta non l’errata applicazione di una norma, ma il modo in cui il giudice ha argomentato, per esempio perché la motivazione è considerata illogica, contraddittoria o carente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28348 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28348 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PRATO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 del TRIBUNALE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Prato ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Prato che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, ha assolto COGNOME NOME dal reato di cui all’art. 595 cod. pen.;
Ritenuto che il Pubblico ministero enuncia formalmente la violazione di legge ma poi le censure si sostanziano nella denuncia di vizi motivazionali che non sono deducibili in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 nel caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, COGNOME Bilio, Rv. 275557);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 03/07/2024