Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9420 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9420 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CESENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 17 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condanNOME alla pena di anni tre, mesi due e giorni venti di reclusione per il reato di cui agli artt. 99, comma 2 n. 2), 423 cod. pen. commesso in data 24/06/2020;
rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione, per l’omessa assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., la mancata assunzione di una prova necessaria costituita da una perizia tecnica sui suoi abiti, rinvenuti nella sua abitazione, l’omessa concessione delle attenuanti generiche e l’errata valutazione della sussistenza della recidiva e dell’entità della pena irrogata;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione approfondita, logica e non contraddittoria, nuovamente valutato ed esposto gli indizi a carico del ricorrente, ribadendone la gravità, precisione e concordanza, nonché l’assenza di qualunque elemento che ne infici la rilevanza o che li contrasti, compresa la mancanza di un alibi per il ricorrente, il quale si è limitato a contestare la rilevanza di alcuni essi, valutandoli in modo parcellizzato; il ricorso è inammissibile in ordine alla doglianza per la omessa effettuazione di una perizia tecnica, avendo la Corte spiegato la presumibile irrilevanza del suo risultato, essendo comunque già acquisita una prova sufficiente, ed essendo pertanto legittimo il suo rigetto della richiesta di parziale rinnovazione dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 603 cod. proc. pen., per la non indispensabilità di detta prova; il ricorso, infine, è inammissibile perché non si confronta con la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche, all’applicazione della recidiva e al trattamento sanzioNOMErio, avendo la sentenza valutato tali motivi di appello, ed avendoli respinti con argomentazioni approfondite e giuridicamente corrette, quali la mancanza di elementi positivi, che neppure il ricorso indica (non essendo tale il mero rispetto delle prescrizioni della misura cautelare a lui applicata), e la maggiore pericolosità del ricorrente dedotta proprio dalla condanna riportata solo due anni prima, per reato eterogeneo ma grave, mentre l’omessa motivazione circa il trattamento sanzioNOMErio non è causa di nullità della sentenza, essendo la pena contenuta in prossimità del minimo edittale, e dovendosi pertanto ribadire il principio secondo cui «La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile
nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.» (Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197);
ritenuto il ricorso inammissibile perché, di fatto, il ricorrente chiede a questa Corte una diversa valutazione dei medesimi elementi posti a base della decisione impugnata, senza che questa risulti viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà, valutazione non consentita al giudice di legittimità, che è competente solo ad esaminare la correttezza del provvedimento impugNOME e non a sostituire ad esso una propria, diversa opinione (vedi, tra le molte, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 febbraio 2026
Il Consigliere estensore
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Il residente