Ricorso per Cassazione: Perché la Firma dell’Avvocato è Indispensabile
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase delicata che richiede competenze specifiche. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda una regola procedurale tanto semplice quanto fondamentale: l’appello alla Suprema Corte non può essere presentato personalmente dall’imputato, ma deve essere sottoscritto da un avvocato abilitato. Vediamo nel dettaglio il caso e le ragioni di questa decisione.
I Fatti di Causa
Il caso nasce dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 c.p.), confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non soddisfatto della decisione, l’imputato decide di tentare l’ultima via possibile, presentando personalmente un ricorso alla Corte di Cassazione. Nel suo ricorso, sollevava due questioni principali: un presunto vizio di motivazione riguardo alla sua responsabilità penale e la lamentela per una sanzione ritenuta eccessiva. Tuttavia, il suo atto era destinato a scontrarsi con un ostacolo procedurale insormontabile.
La Questione di Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
Il cuore della vicenda non risiede nel merito delle accuse, ma in un aspetto puramente formale. La Corte di Cassazione ha immediatamente rilevato che il ricorso era stato proposto e firmato direttamente dall’imputato. Questo, secondo la normativa vigente, costituisce una causa di inammissibilità.
La legge n. 103 del 23 giugno 2017 ha infatti modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, stabilendo in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola è stata confermata da una pronuncia delle Sezioni Unite (sentenza n. 8914 del 2017), che ha chiarito come tale requisito sia inderogabile per qualsiasi tipo di provvedimento impugnato.
Le Motivazioni della Corte
La Corte Suprema ha definito la mancanza della firma dell’avvocato una “considerazione dirimente”, ovvero un motivo talmente decisivo da rendere superfluo l’esame di ogni altra doglianza. I giudici hanno spiegato che la norma non lascia spazio a interpretazioni: la difesa tecnica da parte di un professionista specializzato è un requisito essenziale per accedere al giudizio di legittimità.
Pur non essendo necessario, la Corte ha comunque osservato che anche gli altri motivi di ricorso erano palesemente infondati. Le censure sulla motivazione e sulla pena erano state formulate in modo “assertivo”, senza una reale argomentazione giuridica e senza un collegamento concreto al caso di specie. In pratica, l’imputato si era limitato a enunciare delle lamentele generiche, non a formulare una critica legale strutturata come richiesto in questa sede.
Di conseguenza, applicando l’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso de plano, cioè senza la celebrazione di un’udienza pubblica, basandosi sulla manifesta infondatezza dell’atto.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una decisione netta: il ricorso è dichiarato inammissibile. Questa declaratoria comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, previste dall’articolo 616 del codice di procedura penale:
1. La condanna al pagamento delle spese processuali.
2. La condanna al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver promosso un ricorso inammissibile per colpa.
La lezione pratica di questa vicenda è chiara: il ricorso per cassazione è un atto tecnico complesso che non ammette improvvisazione. La legge impone l’assistenza di un avvocato cassazionista non solo come garanzia di professionalità, ma come condizione stessa di ammissibilità dell’impugnazione. Agire diversamente significa vedersi chiudere le porte della Suprema Corte e subire ulteriori conseguenze economiche.
Un imputato può presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No. A seguito della riforma introdotta con la legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere obbligatoriamente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato senza la firma di un avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte. Ciò comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto la causa di inammissibilità è attribuibile a sua colpa.
La Corte di Cassazione ha esaminato nel merito gli altri motivi del ricorso?
No. La Corte ha ritenuto che la mancanza della firma del difensore fosse un motivo “dirimente”, cioè decisivo e sufficiente da solo a dichiarare l’inammissibilità. Pertanto, non ha proceduto all’esame nel merito delle altre questioni sollevate dall’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33241 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33241 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 08/08/1988
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen
rilevato che:
il ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che esso è stato proposto personalmente dall’imputato (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272010 – 01: «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dal parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dal legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori isc nell’albo speciale della Corte di cassazione»);
– non occorre, dunque, dilungarsi per osservare che il primo motivo – che assume il vizio di motivazione in merito alla responsabilità dell’imputato per il reato ascritto – e il secondo di ricorso – che, sia pure sub specie della «violazione di legge», denunciare la mancanza di motivazione rispetto all’irrogazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo – non contengon alcuna effettiva censura di legittimità ma si limitano a enunciare in maniera assertiva e senza alc argomentazione le predette censure, neppure correlabili al caso di specie;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5bis, cod. proc. pen., l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa relativi causa di inammissibilità – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 09/07/2025.