Ricorso per Cassazione Inammissibile: Quando i Motivi Sono Generici
L’esito di un processo non sempre si conclude con il giudizio d’appello. Spesso, la parola fine viene posta dalla Corte di Cassazione, il cui vaglio è però limitato a questioni di legittimità. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di come un ricorso per cassazione inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi generici e non specifici. Questa decisione sottolinea l’importanza di formulare un’impugnazione che non sia una mera ripetizione di argomentazioni già respinte, ma una critica puntuale e argomentata della sentenza contestata.
La Vicenda Giudiziaria
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto aggravato. La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. Non rassegnato, l’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Suprema Corte di Cassazione, affidandosi a due principali motivi di contestazione.
I Motivi del Ricorso e il ricorso per cassazione inammissibile
L’imputato ha basato la sua difesa in Cassazione su due punti fondamentali:
1. Contestazione sulla recidiva: Il primo motivo di ricorso mirava a contestare la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano applicato la circostanza aggravante della recidiva, prevista dall’art. 99 del codice penale.
2. Eccessività della pena: Con il secondo motivo, si lamentava l’eccessività della pena inflitta, sostenendo che non fosse stata graduata correttamente in relazione ai criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Tuttavia, come vedremo, entrambi i motivi sono stati giudicati inadeguati dalla Suprema Corte, portando a dichiarare il ricorso per cassazione inammissibile.
L’Analisi della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi, giungendo a conclusioni nette che confermano un orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il Primo Motivo: La Genericità che Conduce all’Inammissibilità
La Corte ha ritenuto il primo motivo non semplicemente infondato, ma inammissibile. La ragione risiede nel fatto che le argomentazioni presentate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già esposte e respinte dalla Corte d’Appello. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve contenere una critica specifica e argomentata delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse doglianze senza confrontarsi con la motivazione del giudice d’appello rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
Il Secondo Motivo: La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Anche il secondo motivo, relativo all’eccessività della pena, è stato respinto. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Questo potere, se esercitato in modo logico e coerente con i principi di legge, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata per la pena inflitta, rendendo la contestazione manifestamente infondata.
Inammissibilità e Improcedibilità: Una Precisa Conseguenza
L’ordinanza ha anche chiarito un importante aspetto processuale introdotto dalla recente riforma Cartabia (L. 134/2021). L’articolo 344-bis del codice di procedura penale ha fissato termini di durata massima per i giudizi di impugnazione, superati i quali il processo si dichiara improcedibile. Tuttavia, la Corte ha specificato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, come in questo caso, impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale. Di conseguenza, non è possibile dichiarare l’improcedibilità del giudizio, poiché, di fatto, il processo non è mai validamente ‘iniziato’ davanti alla Corte di Cassazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su principi procedurali solidi. Un ricorso è inammissibile quando manca di specificità, risolvendosi in una mera riproposizione di argomenti già vagliati e disattesi nei gradi di merito. Questo vizio impedisce alla Corte di Cassazione di svolgere la propria funzione di giudice della legge, poiché non viene sottoposta a una critica mirata della decisione impugnata. Inoltre, la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena è un caposaldo del sistema, e la Cassazione interviene solo in caso di vizi logici macroscopici o assenza totale di motivazione, condizioni non riscontrate nel caso in esame. Infine, l’effetto preclusivo dell’inammissibilità rispetto alla nuova causa di improcedibilità garantisce che solo i ricorsi validamente proposti possano beneficiare delle nuove norme sulla durata dei processi.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la necessità di un approccio critico e specifico. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è indispensabile dimostrare, con argomenti pertinenti e puntuali, dove e perché il giudice di secondo grado abbia violato la legge o motivato in modo illogico. La declaratoria di un ricorso per cassazione inammissibile non solo chiude definitivamente la vicenda processuale, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Perché il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della sentenza di secondo grado, non una semplice ripetizione di motivi già esaminati e respinti. La mancanza di una critica mirata rende il motivo generico e quindi inammissibile.
La Corte di Cassazione può ridurre una pena ritenuta troppo alta?
Generalmente no. La quantificazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può riesaminare questa decisione, a meno che la motivazione sia palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso rispetto ai nuovi termini di durata massima del processo?
L’inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto processuale davanti alla Corte. Di conseguenza, non è possibile applicare l’istituto della improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, previsto dall’art. 344-bis del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3898 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3898 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato in CROAZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2024 della Corte d’appello di Bologna
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l’imputato veniva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato.
Il primo motivo di ricorso, che contesta la idoneità della motivazione posta a base dell’applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto generico e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv.
243838), ove vi è una esaustiva e puntuale esplicazione delle ragioni del riconoscimento della recidiva (cfr. p. 3 della sentenza).
Il secondo motivo di ricorso, che contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, adeguatamente esercitata in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (si veda pag. 3 e 4 della sentenza impugnata).
Tenuto conto della data della sentenza impugnata, è opportuno evidenziare, inoltre, che “in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, impedisce la declaratoria di improcedibilità del giudizio per superamento del termine di durata massima di un anno di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen. inserito dall’art. 2, comma 2, lett. a) della legge 27 settembre 2021, n. 134” (Sez. 2 -, Sentenza n. 40349 del 27/06/2024 Ud. (dep. 04/11/2024) Rv. NUMERO_DOCUMENTO 01).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/12/2025