Ricorso per cassazione: la Guida alla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultima via percorribile nel sistema giudiziario italiano, ma l’accesso a questo grado di giudizio è tutt’altro che scontato. La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce un principio cardine della procedura penale: la specificità dei motivi. Senza questo requisito, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo insieme questa decisione per capire perché la forma, in questo contesto, è sostanza.
I Fatti del Caso in Esame
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello. L’imputato, tramite il suo difensore, ha sollevato tre diversi motivi di doglianza dinanzi alla Corte di Cassazione, contestando la decisione dei giudici di secondo grado. Tuttavia, l’esito non è stato quello sperato.
L’Inammissibilità del Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i primi due motivi di ricorso, concludendo che non fossero conformi a quanto richiesto dalla legge. Secondo i giudici supremi, le censure erano generiche, prive di “concreta specificità e pertinenza”. Questo significa che il ricorrente si è limitato a esprimere un dissenso generico rispetto alla sentenza impugnata, senza però argomentare in modo puntuale e dettagliato le proprie ragioni.
Il Requisito della Specificità nel Ricorso per Cassazione
La legge, in particolare l’articolo 581 del codice di procedura penale, impone che chi presenta un’impugnazione abbia l’onere non solo di indicare i punti della decisione che intende contestare, ma anche di specificare gli elementi che sono alla base delle proprie lamentele. Nel caso di specie, a fronte di una motivazione della Corte d’Appello giudicata “ampia e logicamente corretta”, il ricorso non è riuscito a individuare e argomentare specifiche criticità, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio sindacato.
Il Terzo Motivo di Ricorso: una Duplice Criticità
Anche il terzo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile, ma per ragioni diverse. In primo luogo, la questione sollevata (il mancato riconoscimento di un’attenuante) non era stata precedentemente sottoposta al giudice d’appello. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto il motivo “manifestamente infondato”, poiché la sentenza impugnata aveva già fornito una chiara spiegazione delle ragioni per cui l’attenuante non era stata concessa.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha riaffermato l’importanza del rigore formale. Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi mossi e di valutarne la fondatezza. La specificità non è un mero cavillo burocratico, ma una garanzia per il corretto funzionamento della giustizia, che assicura che il giudizio di legittimità si concentri esclusivamente sulla violazione di legge e non si trasformi in un terzo grado di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione in commento offre un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. È fondamentale che l’atto sia redatto con la massima cura e precisione, analizzando criticamente la sentenza impugnata e costruendo argomentazioni solide e puntuali. Un ricorso vago o generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso, quantificata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi non sono specifici, cioè se non indicano chiaramente i punti della decisione impugnata che si contestano e le ragioni giuridiche a sostegno, come richiesto dall’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Cosa significa ‘specificità dei motivi’ in un ricorso?
Significa che il ricorrente deve non solo elencare le censure, ma anche indicare con precisione gli elementi concreti (fatti, prove, argomentazioni) che sono alla base delle sue lamentele, permettendo così al giudice di individuare i rilievi mossi e valutare la fondatezza del ricorso.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45798 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45798 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria;
ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena d inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l’onere di dedu censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze;
valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall’art. comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenz impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e esercitare il proprio sindacato;
considerato che il terzo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non proposto dinanzi al giudice di appello e comunque manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata indicato a p. 5 le ragioni della mancata concessione della suddetta attenuante.
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2023
I Consigliere Es COGNOME sore
Il Presidente