Ricorso per Cassazione: Perché la Genericità Porta all’Inammissibilità
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultima fase del processo penale, un momento cruciale in cui si può contestare unicamente la legittimità di una decisione e non il merito dei fatti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda l’importanza fondamentale di redigere un atto che rispetti precisi standard di specificità, pena una dichiarazione di inammissibilità con conseguente condanna alle spese e a una sanzione. Analizziamo il caso per comprendere quali errori evitare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato dalla Corte d’Appello di una città del sud Italia per reati legati alla violazione del diritto d’autore (art. 171 ter L. 633/1941) e alla ricettazione (art. 648 c.p.). L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che i giudici di merito avessero valutato erroneamente le prove e che mancassero gli elementi costitutivi dei reati, con specifico riferimento all’elemento psicologico del dolo.
La Decisione della Corte: un ricorso per cassazione inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un punto centrale: la genericità dell’atto di impugnazione. Secondo gli Ermellini, il ricorso si limitava a criticare in modo vago la valutazione dei fatti operata dai giudici dei precedenti gradi di giudizio, senza però confrontarsi in maniera puntuale e specifica con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. Questo approccio non soddisfa i requisiti minimi richiesti per un’impugnazione di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione efficace non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. È necessario che l’atto si articoli in un confronto serrato e preciso con la motivazione della sentenza che si intende censurare. Il ricorrente deve illustrare puntualmente le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono i vizi denunciati.
Nel caso di specie, il ricorso era stato giudicato ‘lontano dal minimo standard redazionale’ perché:
1. Era generico: si limitava a denunciare un’erronea valutazione delle prove senza specificare dove e perché la Corte d’Appello avrebbe sbagliato.
2. Mancava di correlazione: non dialogava con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ignorandole di fatto. Il ricorrente non può trascurare la motivazione del provvedimento che contesta.
3. Era assertivo: aggiungeva richiami a precedenti giurisprudenziali in modo generico, senza calarli nella specificità del caso.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando precedenti sentenze (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 e Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014): i motivi di ricorso sono inammissibili non solo quando sono intrinsecamente vaghi, ma anche ‘quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato’.
Le Conclusioni: Requisiti Essenziali per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza è un monito importante per chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione. La redazione dell’atto richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. Non basta dissentire, bisogna smontare l’argomentazione del giudice di merito, evidenziando le specifiche violazioni di legge o le manifeste illogicità della motivazione. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La specificità e la pertinenza non sono mere clausole di stile, ma l’essenza stessa del giudizio di legittimità.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. Si limitava a rappresentare una presunta erronea valutazione dei fatti e a citare genericamente due sentenze, senza un confronto specifico e puntuale con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti minimi per un ricorso per cassazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, un ricorso per cassazione deve avere una ‘necessaria correlazione’ con le ragioni del provvedimento impugnato. Richiede un confronto preciso con i motivi della sentenza e la puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi che si denunciano.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32625 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32625 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso, proposto da COGNOME NOME imputato ex art. 171 ter let L. 633/1941 e 648 cod. pen. è inammissibile. Tale è la censura dedotta p violazione di legge e vizio di motivazione, la quale appare generica, limitandos ricorrente a rappresentare la intervenuta valutazione erronea del dato storico, erronea applicazione della disciplina in materia di prove, sostenendo altre insussistenza di elementi integrativi dei reati, con particolare riferimento a ed aggiungendo il richiamo, sempre generico, a due sentenze della Suprema Corte. Dunque trattasi di un motivo lontano dal minimo standard redazionale d un ricorso per cassazione, che richiede il confronto preciso con i motivi d sentenza e la puntuale illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto dei vizi Va qui dunque ribadito, a fronte di cotale impugnativa, che i motivi di ricorso cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione co ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de Ammende.
Così deciso il 24/05/2024.