Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13565 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13565 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARIATI il DATA_NASCITA
avCOGNOME l’ordinanza del 14/03/2023 del TRIBUNALE della LIBERTA’ di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
uditi i difensori:
lAVV_NOTAIO nel richiamarsi integralmente ai motivi di impugnazione, insiste per l’accoglimento citando anche recente sentenza di questa suprema Corte sezione seconda del giorno 23.11.2022 n. 5665.
lAVV_NOTAIO si associa alle conclusioni del collega e si sofferma sul punto 5° del ricors e conclude insistendo per l’accoglinnento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN FATTO
Con l’impugNOME provvedimento il Tribunale di Catanzaro ha respinto la richiesta d riesame presentata nell’interesse di NOME COGNOME COGNOME l’ordinanza applicativa della mi cautelare della custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari dello ste tribunale il 13 febbraio 2023.
Nella motivazione si respinge innanzitutto la prospettata mancanza di autonomia del provvedimento del gip rispetto alla richiesta della procura evidenziando la valutazione cri degli elementi indiziari dell’ordinanza rispetto alla istanza, sottolineando in ogni c
funzione vicariante ed integrativa dell’appello cautelare.
Vengono poi delineate storia e struttura della RAGIONE_SOCIALE delinquenziale attiva nel territo Cirò, Cirò Marina e Strongoli e indicato il ruolo e la funzione delle “nuove leve” in essa in tra cui NOME COGNOME. Vengono indicati i luoghi deputati a base logistica del sodali concludere che la comprovata disponibilità di armi consente la contestazione dell’aggravant prevista dall’articolo 416 bis, commi 4 e 5, c.p..
Il provvedimento impugNOME passa poi ad esaminare nelle pagine successive (da 7 a 14) specifici episodi dimostrativi della partecipazione del COGNOME all’associazione e contributo nell’occultamento delle armi della RAGIONE_SOCIALE per concludersi, infine, con la puntua dettagliata analisi delle contestazioni difensive basate sulla assenza di precedenti specif carattere associativo a carico del ricorrente in altri procedimenti e sulla mancan contestazione all’indagato nel presente procedimento di reati-fine dai quali desumere qualch contributo alla associazione per delinquere ipotizzata nel primo capo di imputazione.
In relazione alle esigenze cautelari si ricorda nel provvedimento che COGNOME risponde reato per il quale vige ancora la presunzione assoluta di inadeguatezza di misure diverse quella della custodia in carcere nonché la presunzione relativa in merito alla sussistenza d esigenze cautelari. Né vi è in concreto, si sostiene nel provvedimento, alcun elemento positi che conduca a ritenere cessate le esigenze cautelari. In particolare, la pregre incensuratezza dell’indagato ha al più valenza di mera presunzione relativa di minim pericolosità sociale che può essere superata valorizzando adeguatamente l’intensità del pericolo di recidiva desumibile dalle modalità della condotta.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione basato su 6 motivi che possono esser così sintetizzati:
violazione di legge il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di rin trattazione: il provvedimento che ha respinto la richiesta è sostanzialmente carente motivazione poiché a fronte di un’istanza argomentata adduce motivi che ad essa non si riferiscono;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta violazione del princ autonoma valutazione del giudice. Omessa valutazione dei motivi nuovi: il giudice ricalca maniera pedissequa in specifici punti la richiesta del pubblico ministero dando vita ad provvedimento solo apparentemente motivato. In relazione a questo profilo la motivazione del riesame è carente;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto contestato al ca imputazione. Omessa valutazione di prova decisiva, costituita dal file audio: il tribunal riesame non ha fornito risposta ai dubbi sollevati dalla difesa all’esito dell’anali conversazione intercettata alla quale avrebbe apparentemente partecipato (anche) l’indagato. Dalla audizione diretta del file audio risulta che il COGNOMECOGNOME pur presente sul posto, al cui si svolgeva tra altri soggetti la conversazione relativa all’occultamento di armi, prese parte poiché impegNOME in una diversa conversazione telefonica;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante ad eff speciale: illogica ed apodittica oltre che carente è la motivazione del provvedimento sul pu poiché nessun indizio è emerso in ordine alla consapevolezza da parte del ricorrente circa fatto che le armi fossero di proprietà della RAGIONE_SOCIALE ovvero della volontà di costui di favo RAGIONE_SOCIALE nel suo insieme;
violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al capo uno: il tribunale del rie non si è confrontato con i plurimi elementi indiziari che confutano la ricostruzione accusat della partecipazione dell’indagato alla organizzazione RAGIONE_SOCIALE;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dedotta carenza di esige cautelari: premesso che COGNOME è stato interessato dalle indagini solamente in ristrettissima finestra temporale (di soli 7 mesi), che egli si è nel frattempo sposato e attesa di prole, la risalenza dei fatti contestati unitamente alla incensuratezza dell’in costituiscono fattori idonei ed efficienti a superare la presunzione di adeguatezza della mis parziale.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi ma ancor prima per l loro genericità.
Occorre preliminarmente rilevare che tutti i motivi denunciano il vizio di violazione di ed il vizio di motivazione, senza alcuna ulteriore specificazione. Quale sia, in relazi ciascuno dei sei motivi, la violazione di legge commessa e per quelle profilo sussista un vi di motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) non è possibile saper poiché nell’intero ricorso di 23 pagine l’articolo 606 del codice di penale non viene mai evo né si indica, al di là della fugace menzione nel primo motivo dell’articolo 309 c.p nell’ultimo motivo dell’articolo 275 c.p.p., una sola norma di legge che costituisca il param che si assume violato.
Si tratta di una tecnica espositiva insufficiente, che condanna i motivi all’inammissibili genericità della formulazione non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzi ‘ rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi suscettibili di un utile scrutinio (Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020 Filardo Rv. 280027).
1.1 Questa Corte ha, al riguardo, già evidenziato che il ricorso per Cassazione inammissibile quando l’interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati da 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi, poiché tale mancanza, qualora la specificazione dell ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in difetto di specificità dei mo 3, n. 7629 del 07/02/2023 Rv. 284152 – 01; Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018 Imp. COGNOME, Rv. 274258 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1878 del 04/04/1991, Rv. 187010 – 01). Ciò perché il ricorso in cassazione è un mezzo d’impugnazione proponibile soltanto per motivi tassativamente previsti dalla legge (606 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 3847 del 05/10/1992 Rv. 193137 – 01) con la conseguenza che spetta soltanto all’interessato -a pena di a-specifici ex art. 581 c.p.p. dei motivi (ulteriormente valorizzata a seguito della recente novel
quindi d’inammissibilità del ricorso- di indicare, nel momento stesso in cui impugna provvedimento, i motivi di gravame che intenda formulare, e che non può ammettersi una interpretazione d’ufficio della sua volontà in ipotesi inespressa o non chiara, in considera del fatto che i motivi hanno la funzione di precisare i limiti della devoluzione e le ra doglianza.
1.2 II primo motivo di impugnazione è altresì manifestamente infondato.
Il provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 che ha respinto l’istanza di rin dell’udienza formulata ex art. 309 comma 9 bis c.p.p. è immune da censure.
La giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la decisione con la quale il tribunale riesame rigetta l’istanza di differimento della data dell’udienza, presentata ai sensi d 309 comma 9 bis c.p.p., non è impugnabile, fatta eccezione per le ipotesi in cui la stessa nulla per carenza assoluta di motivazione o presenti una motivazione solo apparente (Sez. 1 n. 6360 del 12/10/2022 Imp. Di Gioia Rv. 284355 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 35659 del 27/06/2018, Rv. 273601 – 01; Sez. 2, n. 22961 del 31/05/2022 Imp. Manzoni Rv. 283408 che il 01). Ebbene, è da escludere che tali vizi radicali (assenza o mera apparenza) affligg il provvedimento di data 9 marzo 2023 che è basato su due considerazioni:
(i) il materiale necessario per la difesa era a disposizione della difesa in un momento antecedente all’interrogatorio di garanzia -l’ordinanza era stata notificata oltre 20 giorn alla parte;
(li) la sussistenza di esigenze organizzative dell’ufficio a causa della coeva trattazione procedimenti con numerosi indagati, circostanza che impediva la fissazione di ulteriori udien straordinarie rispetto a quelle già programmate.
Secondo il provvedimento di rigettio, quindi, avendo avuto la parte la possibilità di att tempestivamente per assumere ogni iniziativa difensiva ritenuta necessaria, non vi erano giustificati motivi cui fa riferimento l’art.309, co.9 bis c.p.p., tanto più a fronte d esigenze organizzative che impedivano la programmazione di ulteriori udienze straordinarie.
Siffatta motivazione non è né mancante, né apparente, per tali vizi dovendosi intender situazioni patologiche o prossime alla patologia processuale, come la motivazione mancante fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01) ovvero, con riferimento all’apparenza, la sentenza che «non risponda ai requisiti minimi di esiste completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancand di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 – 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270-01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 – 01).
Le spiegazioni fornite dal provvedimento presidenziale del 9 marzo 2023 in ordine ai du
profili sopra evidenziati, garantiscono al decreto una base motivazionale logica ed adeguat rendendolo immune dalle critiche denunciate.
1.2 I successivi cinque motivi di impugnazione che contestano in sostanza la gravità de quadro indiziario (quattro di essi) nonché la sussistenza di esigenze cautelari (l’ult quinto) possono essere trattati unitariamente, avvinti come sono dalla inammissibilità radicale genericità che li affligge, come illustrato in premessa.
A ciò si aggiunge che nei motivi in esame, si formulano e si propongono soluzion ricostruttive alternative al fine di sostenerne la maggiore “plausibilità” o “ragionevol “credibilità” rispetto alle conclusioni di fatto poste a fondamento della decisione impug senza enucleare specifiche violazioni rientranti tra quelle previste dall’art.606 c.p.p.. impostazione mira a proporre in sede di legittimità valutazioni che non vi pertengono, tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sul fatto, in violazione dei ordinamentali che attribuiscono a questa Corte la funzione nomofilattica per la unifor interpretazione del diritto e non la ricostruzione del fatto.
1.3 In definitiva, con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza giudizio sulle esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativam vicenda rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la C di cassazione a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a que compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2 Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle mi cautelari personali il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazi di specifiche norme di legge (denuncia omessa nel caso), ovvero la manifesta illogicità del motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto (altre carente, in assenza di indicazioni specifiche in relazione all’art.606 lett.e c.p.p.) ma non quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in u diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 d 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; Sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; S 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv 241997). Al più, spetta al giudice di legittimità la verifica dell’adeguatezza della motiv sugli elementi indizianti operata dal giudice di merito e della congruenza di essa ai param della logica, da condursi sempre entro i limiti che caratterizzano la peculiare natura del giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 de 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
1.4 La Corte ritiene non sussistano manifeste illogicità o incongruenze della motivazione de Tribunale del riesame in relazione né al quadro indiziario né a quello cautelare, mentre de rilevarsi l’inammissibilità della richiesta di rivalutare l’intero impianto dell’ordinanza (pg.3 e seguenti del ricorso) che ha portato ad individuare il ricorrente come sogge coinvolto nell’associazione, seppure con un ruolo “d’ingresso”, alla luce della funzi
integrativa e di ‘completamento’ svolta dalla motivazione del provvedimento di secondo grado, in forza ai principi in esso correttamente enunciati (pg. 3 e 4).
Quanto alla mancata audizione dei file audio, il ricorrente ritiene che l’ascolto diretto audio avrebbe portato ad una interpretazione differente della conversazione del 24 settembr 2020 (pg.10 del ricorso).
Premesso che il quadro indiziario non si fonda esclusivamente sulla conversazione del 24 settembre 2020 (cfr. pg .9 dell’ordinanza), deve rilevarsi che il Tribunale ha risposto a censure del difensore a pg. 12 dell’ordinanza impugnata ove si evidenzia, con motivazione coerente e logica, che le immagini registrate ed allegate agli atti colgono il Crit momento del colloquio con COGNOME e COGNOME in cui quest’ultimo indica mediante l’util di due pacchetti di sigarette, la collocazione delle armi (poi effettivamente rinvenute) e COGNOME, al contrario di quanto sostenuto nell’istanza di riesame e poi nel rico cassazione, non fosse impegNOME in altra telefonata.
E i dettagli da ultimo menzionati valgono anche a superare il quarto motivo di rico (erroneamente indicato con il numero 3 a pg.12) poiché dimostrano la consapevolezza dell’imputato (presente e partecipante alla conversazione) della disponibilità di armi e disponibilità ad utilizzarle da parte degli appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE.
Il successivo motivo di ricorso (il quinto, erroneamente indicato Con il numero 4 a pag 13) è una lunga elencazione di circostanze fattuali e di argomentazioni che ne vengono tratt lamentando l’erronea od omessa valutazione delle stesse da parte del tribunale con conseguente fallace ricostruzione della partecipazione del COGNOME alla associazione delinquere.
Anche in questo caso, si tratta di un motivo rivalutativo del merito e comunque generi poiché non si confronta con la motivazione del provvedimento del Tribunale del Riesame né indica alcuno specifico vizio di motivazione o di violazione di legge.
Infine, quanto all’ultimo motivo di ricorso, incentrato sulla insussistenza delle es cautelari, il Tribunale del Riesame, dopo aver ricordato che all’indagato viene ascritto un (quello previsto dall’art.416 bis c.p.) per il quale vige la presunzione di inadeguate misure diverse da quelle della custodia in carcere nonché di sussistenza delle esigenz cautelari, conclude per la mancanza di elementi positivi che consentano di ritener cessate esigenze cautelari (pg.15). “L’intraneità del ricorrente al sodalizio mafioso operant territorio, unitamente al suo inserimento nel circuito delle attività illecite” (come sempre a pg. 15 del provvedimento impugNOME) sono quindi ritenute prevalenti rispetto all circostanze “mitiganti” indicate dalla difesa (recente matrimonio, prossima paternità, vet dei fatti, circoscrizione temporale delle indagini), con valutazione che questo Collegio ri adeguata e scevra da illogicità.
2. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profi di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. Va altresì dispo la trasmissione del provvedimento ex art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen