Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9824 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9824 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE di APPELLO di L’AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello de L’Aquila, decidendo con rito “cartolare”, confermava la condanna di NOME per i reati di ricettazione, porto in luogo pubblico di arma, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. vizio di motivazione: non sarebbero stati considerati i motivi aggiunti depositati il 2 febbraio 2023;
2.2. violazione di legge: il 26 gennaio 2023 il difensore aveva chiesto il rinvi dell’udienza fissata per il giorno successivo; tale istanza avrebbe dovuto essere considerata una richiesta di “trattazione orale”, tempestiva rispetto all’udienza del 24 marzo 2023 alla quale il processo era stato rinviato in seguito alla rilevazione dell’omessa notifica; ta istanza di implicita trattazione orale sarebbe stata illegittimamente disattesa;
2.3. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, la presenza del ricorrente sull’auto rubata, unitamente ad altre tre persone, non sarebbe sufficiente a dimostrare la consapevolezza dell’illiceità della vettura;
2.4. violazione di legge in ordine alla conferma della responsabilità per il porto in luogo pubblico di arma: non sarebbe stato dimostrato che il ricorrente avesse la disponibilità dell’arma;
2.5. violazione di legge (art. 133 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1. Il primo motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto generico.
Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, che il collegio condivide, per l’appello, come per ogni altro gravame, il combinato disposto degli art. 581 comma primo lett. c) e 591 comma primo lett. c) del codice di rito comporta la inammissibilità dell’impugnazione in caso di genericità dei relativi motivi. Per escludere tale patologia è necessario che l’atto individui il “punto” che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 6, n. 13261 del 6.2.2003, COGNOME, rv 227195; Sez. 4, n. 40243 del 30/09/2008, COGNOME, Rv. 241477; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010, T. Rv. 248037, Sez. 6, n. 800 06/12/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251528). Peraltro, in materia, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno stabilito che l’ appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difet di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i riliev critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugna fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente
proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822)
Nel caso in esame il ricorrente si limita a dedurre la mancata valutazione dei motivi aggiunti, senza indicare quale sarebbe la lesione del diritto di difesa correlata al difetto valutazione dell’ipotetico novum allegato.
1.2. Il secondo motivo è infondato.
Sulla invocata equiparazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento alla richiesta di trattazione orale la giurisprudenza non è univoca.
Da un lato si è, infatti, affermato che la richiesta di trattazione orale formulata d difensore dell’imputato non può ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di legittimo impedimento del difensore pur se presentata nei quindi giorni liberi antecedenti l’udienza. (Sez. 5, n. 37711 del 23/05/2023, Bernardoni, Rv. 285170 – 01). Dall’altro, invece, si è ritenuto che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, depositata entro i termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, “implica” la richiesta di trattazione or cosicché l’omessa valutazione del dedotto impedimento a comparire integra una ipotesi di nullità assoluta per difetto di assistenza dell’imputato (Sez. 4, n. 1414 del 15/12/2022, dep.2023, Cairo, Rv. 284087 – 01).
Premesso che il collegio ritiene maggiormente condivisibile l’interpretazione che esclude la possibilità di ritenere che la richiesta di rinvio implichi la richiesta di tratta orale, si osserva che nel caso di specie l’istanza di rinvio risulta riferita alla udie fissata per il 27 gennaio 2023, in relazione alla quale il difensore di ufficio appellante, ( sostituito dal difensore di fiducia che ha presentato l’istanza di legittimo impedimento) aveva già presentato le conclusioni scritte; sicché tale istanza appare del tutto “scollegata” dalla fissazione della nuova udienza (23 marzo 2023) dovuta alla rilevazione dell’omessa notifica all’imputato.
A questo difetto di “pertinenzialità” dell’istanza di rinvio rispetto all’udienza de marzo 2023, si aggiunge che il vizio denunciato con il ricorso non è stato tempestivamente dedotto con le conclusioni scritte.
Deve essere chiarito che il vizio derivante dalla omessa incardinazione del processo nelle · forme “ordinarie”, piuttosto che cartolari, è qualificabile come nullità generale a regime intermedio e si verifica in una fase precedente alla instaurazione del giudizio, dato che concerne le forme in cui lo stesso viene celebrato, che sono stabilite ex ante; lo stesso deve dunque essere tempestivamente eccepito nel corso del giudizio, ovvero con le conclusioni scritte.
E’ stato infatti chiarito che «quando la nullità a regime intermedio si verifica nell fase delle indagini preliminari o negli atti preliminari al dibattimento di primo grado, relativa eccezione deve essere formulata dalla difesa, a pena di decadenza, entro la deliberazione della sentenza di primo grado; quando si verifica nella fase del “giudizio” di
primo grado l’eccezione deve essere proposta prima della deliberazione della sentenza di appello; la medesima regola vale, secondo giurisprudenza costante, per le nullità afferenti al giudizio di appello vale a dire che quando la nullità a regime intermedio riguarda un momento anteriore e prodromico all’instaurazione della fase del “giudizio di appello” come nel caso di specie – deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di appello (per tutte Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, COGNOME, Rv. 249651); quando, invece, concerne il giudizio va eccepita prima della pronuncia della sentenza della Corte di cassazione, dunque è deducibile con il ricorso per cassazione (art. 180)» (Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, COGNOME, Rv. 283901).
Il ricorrente, nel caso in esame, era perfettamente a conoscenza della incardinazione del giudizio nelle forme cartolari, dato che aveva ricevuto la comunicazione della requisitoria del pubblico ministero; ciononostante non ha eccepito alcuna lesione del diritto di difesa con le conclusioni scritte, accettando gli effetti dell’atto, ovvero la celebrazi del processo in forma cartolare e sanando il vizio.
1.3. Il terzo ed il quarto motivo di ricorso non superano la soglia di ammissibilità i quanto si risolvono nella richiesta di una valutazione alternativa della capacità dimostrativa delle prove poste a sostegno della conferma di responsabilità, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.
In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuar alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indiz raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percors argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra l altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).
Nel caso in esame la Corte di appello confermava la condanna di primo grado rilevando che le dichiarazioni rese dalla polizia giudiziaria consentivano di accertare che i ricorrente era alla guida dell’autovettura provento di furto e dunque la “possedeva”; tale circostanza unitamente al fatto che lo stesso non ha fornito alcuna valida spiegazione per giustificare il legame con la vettura ha consentito – secondo la razionale valutazione offerta dalla Corte di appello – di confermare l’accertamento di responsabilità in ordine alla ricettazione(pag. 6 della sentenza impugnata). Nessuna censura può, infine, essere rivolta tani nei confronti della parte della motivazione che conferma la responsabilità per i porto di armi, tenuto conto che la Corte d’appello, con motivazione razionale ed esaustiva, rilevava come la pistola semiautomatica indicata nel capo di imputazione è stata rinvenuta nell’abitacolo dell’autovettura guidata dal ricorrente, dunque in un luogo che consentiva lo stesso di poterne direttamente e prontamente rispondere (pag. 7 della sentenza impugnata).
1.4. L’ultimo motivo di ricorso, che contesta il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato: con l’atto di appello, infatti, nessuna censura era stata rivolta nei confronti della pena, sicché nessun onere motivazionale incombeva sul giudice del gravame.
2.Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 9 febbraio 2024.