Ricorso per cassazione: quando è inammissibile?
Presentare un ricorso per cassazione è l’ultima spiaggia nel sistema giudiziario italiano, ma non è una strada sempre percorribile. La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ribadisce con chiarezza i paletti formali e sostanziali che ne delimitano l’accesso. Analizziamo una decisione che dichiara inammissibili due ricorsi, offrendo spunti fondamentali sulla differenza tra giudizio di merito e giudizio di legittimità.
I Fatti del Processo
Il caso nasce dalla condanna di due giovani per il reato di tentato furto pluriaggravato. La sentenza, emessa in primo grado dal Tribunale e sostanzialmente confermata dalla Corte d’Appello, viene impugnata da entrambi gli imputati con un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Tuttavia, come vedremo, entrambi i tentativi di ottenere un annullamento della condanna si scontrano con le rigide regole procedurali che governano il giudizio di legittimità.
La Decisione della Suprema Corte sul Ricorso per Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, chiudendo definitivamente la vicenda processuale per i due imputati. La decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. Le motivazioni, seppur distinte per ciascun ricorrente, evidenziano errori procedurali insormontabili.
L’inammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi
L’ordinanza distingue nettamente le ragioni dell’inammissibilità per i due ricorrenti.
Il Vizio Formale: La Mancata Sottoscrizione dell’Avvocato
Per uno degli imputati, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio puramente formale, ma fatale. Il ricorso era stato sottoscritto personalmente dall’imputato. La legge, in particolare a seguito delle modifiche introdotte nel 2017, stabilisce in modo inequivocabile che il ricorso per cassazione in materia penale deve essere redatto e firmato, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Questa regola garantisce che l’atto sia tecnicamente adeguato al complesso giudizio di legittimità.
Il Limite Sostanziale: La Richiesta di Rivalutazione dei Fatti
Per il secondo imputato, il problema era di natura sostanziale. I suoi motivi di ricorso, pur presentati da un legale, non contestavano errori di diritto, ma miravano a ottenere una rilettura delle prove e una diversa valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito. Si chiedeva, in sostanza, alla Cassazione di sostituire la propria valutazione a quella della Corte d’Appello. Questo tipo di attività è estranea al “sindacato di legittimità”, che è il compito esclusivo della Suprema Corte. I giudici di legittimità non possono riesaminare le prove, ma solo verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria. Poiché la Corte territoriale aveva fornito una motivazione coerente, ogni tentativo di rimettere in discussione i fatti è stato giudicato inammissibile.
Le Motivazioni
La Corte ha motivato la sua decisione richiamando principi consolidati e norme specifiche. Per il primo ricorso, ha citato la normativa (artt. 571 e 613 c.p.p.) e la giurisprudenza delle Sezioni Unite che impongono la sottoscrizione da parte di un difensore specializzato. La mancanza di tale requisito rende l’atto processuale nullo e, quindi, inammissibile senza neanche la necessità di un’udienza formale. Per il secondo ricorso, la Corte ha spiegato che le censure proposte erano “avulse da pertinenti individuazioni di specifici travisamenti” e miravano a “prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie”. Questa attività, ha ribadito la Corte, esula dal suo potere di controllo, che si limita alla legittimità e non si estende al merito. Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è stata respinta con la stessa logica: si trattava di una richiesta di diverso apprezzamento fattuale, già adeguatamente valutato e motivato dai giudici dei gradi precedenti.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un importante promemoria dei limiti del ricorso per cassazione. Insegna che non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per poterla impugnare con successo davanti alla Suprema Corte. È necessario, innanzitutto, rispettare scrupolosamente le regole formali, come la firma di un avvocato cassazionista. In secondo luogo, i motivi di ricorso devono individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella motivazione, senza pretendere che la Cassazione si trasformi in un terzo giudice di merito. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo la sentenza diventa definitiva, ma i ricorrenti vengono anche condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro.
Chi può firmare un ricorso per cassazione in materia penale?
Un ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di Cassazione. Non può essere firmato personalmente dall’imputato.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove o i fatti (giudizio di merito), ma verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica e non contraddittoria.
Cosa succede se un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27329 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27329 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 10876/2025
NOME COGNOME
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a Palermo il 17/06/2004; COGNOME NOME nato a Palermo il 30/08/2005; avverso la sentenza del 29/11/2024 della Corte d’appello di Palermo; dato avviso alle parti;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Palermo (riformata solo in termini di trattamento sanzionatorio con il riconoscimento della sospensione condizionale della pena), che aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di tentato furto pluriaggravato;
che il ricorso proposto nell’interesse del COGNOME Ł indeducibile in quanto personalmente sottoscritto dall’imputato, dovendo, invece, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, essere sottoscritto, a pena di inammissibilità (alla luce della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103), da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 – dep. 23/02/2018, COGNOME, Rv. 272010);
che l’unico motivo proposto dal COGNOME a mezzo del quale si censura la ritenuta riconducibilità dei fatti al ricorrente, Ł indeducibile in sede di legittimità in quanto avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, postulando (a fronte di una logica e coerente argomentazione offerta dalla Corte territoriale: cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) l’esercizio di un’attività estranea al sindacato di legittimità;
che la censura afferente all’invocata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non Ł deducibile in questa sede in quanto postula un differente apprezzamento degli elementi fattuali fondanti la valutazione della Corte territoriale fondati su motivi e si risolve nella pedissequa reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, con motivazione logica e non contraddittoria (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata);
che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili (e, per il Lo Piccolo, tale inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis
cod. proc. pen.), e all’inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME