Ricorso per Cassazione: Non Basta Ripetere, Bisogna Criticare
Presentare un ricorso per Cassazione non è un’azione da prendere alla leggera. La Suprema Corte ha ribadito, con una recente ordinanza, un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’atto di impugnazione non può essere una mera riproduzione dei motivi già presentati in appello. Per avere una possibilità di successo, deve contenere una critica specifica e puntuale delle argomentazioni contenute nella sentenza che si intende contestare. Vediamo insieme questo caso emblematico.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di ricettazione, per aver ricevuto e utilizzato delle carte di credito che erano state sottratte durante una rapina. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità, motivando la decisione sulla base delle prove raccolte, che dimostravano sia la consapevolezza della provenienza illecita delle carte (dolo) sia l’uso indebito delle stesse in un tempo molto ravvicinato alla sottrazione.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto un ricorso per Cassazione, articolato su due motivi principali:
1. Una generica contestazione delle argomentazioni della Corte d’Appello, ritenute illogiche.
2. La richiesta di applicazione dell’attenuante della lieve entità del fatto, prevista dall’articolo 648 del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali che ogni ricorso deve possedere per essere esaminato. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: Perché il ricorso per Cassazione è stato respinto
La Corte ha spiegato in modo chiaro e netto le ragioni dell’inammissibilità, che offrono importanti lezioni pratiche.
La Mera Riproposizione dei Motivi d’Appello
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dal giudice d’appello. La Cassazione ha sottolineato che un ricorso per Cassazione efficace deve instaurare un “ragionato confronto” con la sentenza impugnata. In altre parole, non basta dire che la decisione è sbagliata; bisogna spiegare perché le specifiche motivazioni addotte da quel giudice sono illogiche, contraddittorie o in violazione di legge.
Il ricorrente, invece, non ha indicato le ragioni della presunta illogicità degli elementi a suo carico, rifiutandosi di fatto di confrontarsi con le puntuali argomentazioni della Corte territoriale. La Cassazione ha citato precedenti sentenze per ribadire che i motivi di ricorso sono inammissibili quando “difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato”. L’atto di impugnazione non può “ignorare le ragioni del provvedimento censurato”.
L’Infondatezza del Motivo sulla Lieve Entità
Anche il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato. La richiesta di riconoscere la “lieve entità” del fatto è stata respinta perché incompatibile con il valore finanziario delle carte di credito elettroniche utilizzate. La Corte ha implicitamente affermato che il potenziale economico di tali strumenti di pagamento esclude a priori la possibilità di considerare il fatto di lieve entità, a meno che non vengano forniti elementi concreti di segno opposto, che nel caso di specie mancavano del tutto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda presentare un ricorso per Cassazione. La lezione è chiara: la redazione di un ricorso efficace richiede uno studio approfondito e critico della sentenza che si vuole impugnare. È necessario smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice precedente, evidenziandone i vizi logici o giuridici. Limitarsi a riproporre argomenti già vagliati e respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori spese e sanzioni.
Perché un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso per Cassazione è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., quando i motivi presentati sono generici o manifestamente infondati. In particolare, è inammissibile se si limita a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello senza una critica specifica e correlata alle motivazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente ripetere gli stessi argomenti dell’appello in un ricorso per Cassazione?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve contenere una necessaria correlazione con le ragioni della decisione che si contesta. L’atto di impugnazione non può ignorare le motivazioni della sentenza precedente, ma deve confrontarsi criticamente con esse.
Quando viene esclusa l’attenuante della lieve entità nel reato di ricettazione di carte di credito?
Nel caso esaminato, l’attenuante della lieve entità (art. 648, comma quarto, c.p.) è stata esclusa perché ritenuta incompatibile con il valore finanziario spendibile delle carte elettroniche utilizzate. La Corte ha ritenuto che il potenziale economico di tali strumenti non consentisse di qualificare il fatto come di lieve entità, in assenza di altri elementi concreti di valutazione positiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17073 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 26/11/1988
avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
I motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME sono inammissibili, ai s dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché non consentito il primo e manifestamente infondato il secondo.
1.1. Dalla lettura del testo della sentenza impugnata si evince che la Corte territoriale fondato la decisione per il reato di ricettazione di carte di credito provento di rapina, tene debito conto le doglianze di merito sviluppate con i motivi di gravame. Ha inolt espressamente motivato circa la consistenza e l’univocità delle evidenze che hanno condotto ad affermare la responsabilità rispetto alla illecita ricezione ed uso indebito delle ca pagamento indicate in imputazione, sia con riferimento al dolo che copre la consapevolezza della provenienza da delitto delle carte, che con riguardo alla compatibilità (per eccesso) tempi della sottrazione con quelli dell’uso indebito. Il primo motivo di ricorso si ri pertanto, nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice dell revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcun ragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione; senza cioè indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a di puntuali argomentazioni contenute nella decisione impugnata, con cui il ricorrente di rifi di confrontarsi; del resto, il dedotto errore percettivo commesso dalla Corte di merito appare decisivo. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’att impugnazione risiedono nel fatto che quest’ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425).
1.2. Medesima sorte processuale avvince il secondo motivo di ricorso: la qualificazione circostanziale del fatto in termini di lieve entità (art. 648, comma quarto, cod. p incompatibile con il valore finanziario spendibile delle carte elettroniche utilizzate (tra le Sez. 2, n. 14895 del 18/12/2019, dep. 2020, PG in proc. COGNOME, Rv. 279194 – 01), non trova fondamento in alcun concreto elemento degno di positiva valutazione.
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
122-42654/2024
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 marzo 2025.