Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA a Catania; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/10/2023 del tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udita la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza indicata in epigrafe, il tribunale del riesame di Catania, adito nell’interesse di COGNOME NOME avverso la ordinanza del gip del medesimo tribunale, applicativa’ nei confronti del predetto, della misura cautelare della custodia in carcere per i reati ex artt. 73, 74 DPR 309/90 e 703 c.p. 2,3 e 7 L. 895/67, rigettava l’istanza.
Avverso la suindicata ordinanza COGNOME NOME COGNOME NOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione deducendo due motivi di impugnazione.
Rappresenta, con il primo motivo e con riguardo ai capi 3, 4 e 6, vizi di violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. e degli artt. 73, 74 DPR 309/90 e
703 c.p. 2, 3 e 7 L. 895/67, e vizi di illogicità in relazione al reato ex art. citato. Non sussisterebbero, innanzitutto, gravi indizi in ordine alla partecipazione del ricorrente ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti. Il tribunale non avrebbe effettuato un’autonoma valutazione degli elementi indiziari disponibili. In proposito, non deporrebbero nel senso dell’ipotesi accusatoria le conversazioni intercettate, e in particolare il “lavoro cui si fa in esse riferimento non sarebbe riconducibile a turnazioni nella piazza di spaccio. Non vi sarebbero elementi in grado di superare mere suggestioni. L’ordinanza impugnata non applicherebbe i principi giurisprudenziali dettati in materia di configurazione di un sodalizio criminoso e della partecipazione ad esso, incorrendo in salti logici. Quanto all’ipotesi di incolpazione di cui al capo 6 non si ravviserebbero elementi indicativi di una consapevolezza della disponibilità di armi, né deporrebbero in tal senso le conversazioni intercettate. Sarebbe anche contraddittorio il ragionamento dei giudici sul significato da attribuire al termine “pistola” che in alcuni passaggi è, piuttosto, da ricondursi a sostanza stupefacente. Con conseguente travisamento di un dato indiziario e interpretazione congetturale dei dati disponibili, quanto alla configurazione di una partecipazione ad una associazione dedita al traffico di stupefacenti. Quanto in particolare ai profili inerenti il contributo causale e al grado di volontà consapevolezza necessari per rilevare una condotta partecipativa, si sostiene che il tribunale si sarebbe abbandonato a mere formule stilistiche. E quindi la mancata valutazione dell’elemento soggettivo deporrebbe nel senso solo dello svolgimento, da parte del ricorrente, di un’autonoma attività criminale, così da escludere, in ultima analisi, ogni gravità indiziaria rispetto al reato associativo ipotizzato a carico dell’indagato, nei cui confronti non sarebbe ipotizzabile alcuna affectio societatis. Si evidenzia, altresì, l’obbligo di tenere conto anche di tutti elementi favorevoli all’indagato, che pure non sarebbe stato rispettato. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
4. COGNOME Con il secondo motivo, deduce vizi di motivazione e di violazione degli art. 274 e 275 cod. proc. pen. Il tribunale avrebbe fatto ricorso a clausole di stile nel rilevare la sussistenza di esigenze cautelari, giustificative d mantenimento della misura custodiale applicata, facendo riferimento a profili presuntivi ma discosti dalle circostanze del caso concreto. Emergerebbe una valutazione unilaterale e preconcetta RAGIONE_SOCIALE risultanze in atti, e non si sarebbe considerata la risalenza nel tempo dei fatti, in grado di escludere ogni esigenza cautelare giustificativa della attuale misura, a prescindere dalla reale portata del quadro indiziario. Sarebbe mancante una valutazione personalizzata, a favore di un ragionamento generalizzato quanto al giudizio di necessità di una misura cautelare. Così da pregiudicarsi anche un giudizio di proporzionalità della misura cautelare. Il giudizio sulla ritenuta professionalità criminale raggiunta non
sarebbe sufficiente per giustificare la misura più restrittiva. Non emergerebbero neppure elementi giustificativi del pericolo di fuga e di recidivanza. Rileverebbero, per escludere ogni presunzione, la personalità dell’indagato, la sua condotta di vita attuale e il comportamento processuale.
una personale diversa valutazione dei medesimi dati captati – della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3 , n. 44938 del 05/10/2021 Rv. 282337 – 01). Inoltre, sempre in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015 Ud. (dep. 26/11/2015 ) Rv. 265053 – 01). Si evidenzia, altresì, che, piuttosto che individuare passaggi logico – giuridici difettosi in termini rilevanti per questa sede, si indugia nel colora diversamente il materiale disponibile, attraverso mere affermazioni di errori o insufficienze della motivazione, mai supportate da pùntuali indicazioni dei passaggi motivazionali specifici e da dimostrazioni di vizi, altresì manifesti nonchè rilevanti (atteso che, pare opportuno ricordarlo, il mero vizio in sede di ricorso per cassazione se non supportato da tali altri connotati non incide negativamente sull’atto), come è doveroso aspettarsi di fronte ad un mezzo di impugnazione quale quello in esame; laddove peraltro, questa Corte ha anche costantemente affermato che l’epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
COGNOME Analoghe considerazioni devono formularsi riguardo al secondo motivo. Anche con esso si insiste in mere asserzioni, generiche, di inadeguatezza della ordinanza, formulate in violazione degli stessi principi sopra riportati quanto al dovere di individuare precisi passaggi argomentativi e, rispetto ad essi, di illustrare le ragioni di fatto e di diritto che darebbero luogo a difetti rilevant questa sede. Del tutto lontana da principi di diritto è anche l’evocazione della rilevanza del tempo trascorso, anche in tal caso formulata in maniera generic senza alcun confronto con la ordinanza impugnata, che ha spiegato l’attua sussistenza di esigenze cautelari con un precedente specifico del gennaio 202 con il riferimento ad armi nascoste da usare per intimidire i concorrenti, c ruolo associativo variegato ricoperto dell’indagato ( tutti sinl:omi di una pervicacia criminale), con il rinvenimento, presso l’imputato, ancora in dat ottobre 2023, di sostanza stupefacente pari ad un chilogrammo di marijuana
con il contenuto decorso del tempo, peraltro non rilevante secondo i giudici, alla luce dei plurimi dati prima citati. Ed invero, si tratta di una motivazione in line con il principio per cui, in tema di misure coercitive disposte per il reat associativo di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione al quale l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di sussistenza RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari, ai fini della prova contraria assume rilevanza il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicchè è necessario che l’ordinanza cautelare motivi, come accaduto nel caso di specie, in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l’attualità RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari. (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017 Rv. 271576 – 01).
7. Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare hi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condannai il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen.
Così deciso, il 28.02.2024.