La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40359/2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di impugnazioni. Un ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del Tribunale del Riesame su misure cautelari reali è ammissibile solo se denuncia una violazione di legge, e non una presunta illogicità della motivazione. Questa pronuncia offre spunti essenziali per comprendere i limiti del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: Un Sequestro Preventivo Negato
La vicenda ha origine dalla richiesta di un Pubblico Ministero di disporre un sequestro preventivo nei confronti di un indagato per diversi reati, tra cui accesso abusivo a sistema informatico, frode informatica e truffa. La richiesta, tuttavia, veniva rigettata sia dal Giudice per le indagini preliminari che, in sede di appello, dal Tribunale del Riesame.
Contro la decisione di quest’ultimo, l’Ufficio della Procura proponeva ricorso in Cassazione, lamentando due specifici vizi:
- Per i reati informatici, una manifesta illogicità della motivazione con cui era stata esclusa la gravità indiziaria.
- Per il reato di truffa, una mera apparenza della motivazione riguardo all’insussistenza delle esigenze cautelari.
L’Analisi del Ricorso per Cassazione e le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, fondando la propria decisione su un’interpretazione rigorosa dell’art. 325 del codice di procedura penale. Questo articolo stabilisce che i provvedimenti in materia di misure cautelari reali, come il sequestro preventivo, possono essere oggetto di ricorso per cassazione unicamente per “violazione di legge”.
La Distinzione tra Violazione di Legge e Vizio di Motivazione
Il punto cruciale della sentenza risiede nella netta distinzione tra i motivi di ricorso. La Corte ha chiarito che la “manifesta illogicità della motivazione”, pur essendo un vizio previsto in via generale dall’art. 606 c.p.p., non rientra nel concetto di “violazione di legge” richiesto dall’art. 325 c.p.p. Di conseguenza, le censure mosse dal Pubblico Ministero, che criticavano la coerenza logica del ragionamento del Tribunale del Riesame, non potevano essere esaminate in quella sede.
Anche per quanto riguarda il reato di truffa, i giudici di legittimità hanno osservato come il ricorrente, sotto la veste di una presunta “mera apparenza” della motivazione, stesse in realtà tentando di ottenere un nuovo esame della tenuta logica dell’apparato argomentativo del giudice di merito. Un tentativo, questo, che esula dalle competenze della Corte di Cassazione in questo specifico ambito procedurale. La Corte ha inoltre sottolineato che la motivazione del Tribunale del Riesame si saldava con quella del primo giudice, formando un unico corpo argomentativo di indubitabile consistenza, che il ricorrente non aveva adeguatamente considerato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
La pronuncia in esame riafferma un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. In materia di misure cautelari reali, i confini del sindacato di legittimità sono particolarmente stringenti. Gli operatori del diritto, sia pubblici ministeri che avvocati, devono essere consapevoli che le loro censure devono essere formulate come violazioni di specifiche norme di legge e non come critiche all’apparato logico-argomentativo del provvedimento impugnato. Tentare di mascherare un vizio di motivazione sotto l’etichetta di una violazione di legge si traduce, come in questo caso, in una declaratoria di inammissibilità.
È possibile contestare l’illogicità della motivazione di un’ordinanza del Tribunale del Riesame su un sequestro preventivo con un ricorso per cassazione?
No, la sentenza chiarisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia di misure cautelari reali (come il sequestro) è ammissibile solo per “violazione di legge”. La “manifesta illogicità della motivazione” non è un motivo consentito in questo specifico contesto.
Cosa significa che un ricorso per cassazione è inammissibile?
Significa che la Corte di Cassazione non entra nel merito della questione perché il ricorso non rispetta i requisiti richiesti dalla legge, come ad esempio basarsi su motivi di impugnazione non ammessi per quel tipo di provvedimento.
Qual è la differenza tra “violazione di legge” e “illogicità della motivazione” ai fini di questo tipo di ricorso?
La “violazione di legge” si ha quando il giudice ha applicato una norma in modo errato o non l’ha applicata. L'”illogicità della motivazione”, invece, critica il processo logico seguito dal giudice per arrivare a una decisione. Secondo la sentenza, solo il primo motivo è valido per un ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali.