Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32143 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32143 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME nato a Cetraro il 16/01/1967 avverso l’ordinanza del 03/04/2025 del Tribunale di Catanzaro, udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso,
udito il difensore , Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Catanzaro respingeva l’istanza di riesame nei confronti dell’ordinanza che aveva applicato a NOME COGNOME la massima misura custodiale, riconoscendo i gravi indizi n relazione ad una estorsione consumata e ad una tentata, entrambe aggravate dal metodo mafioso e consumate ai danni dell’imprenditore NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen., art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la le dichiarazioni di NOME COGNOME sarebbero state valutate in modo illegittimo in quanto non sarebbero confortate da altri elementi di
prova; sarebbe inoltre mancato il doveroso confronto con le allegazioni difensive.
Nel dettaglio si deduceva (a) che non sarebbero state prese in considerazione le allegazioni del consulente tecnico della difesa, che aveva rilevato che le telecamere avevano ripreso due mezzi con a bordo una sola persona che, peraltro. non aveva le caratteristiche somatiche del ricorrente, (b) che non sarebbe stata valutata la allegazione relativa al ‘ foglio-presenze ‘ del Cesareo sul luogo di lavoro; (c) che sarebbe incerto il riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, (d) che il servizio di osservazione effettuato dalla polizia giudiziaria non avrebbe capacità confermativa, in quanto non descriverebbe i dati identificativi del furgone osservato nel corso dell ‘ appostamento, (e) che la narrazione del Ritondale sarebbe inverosimile nella parte in cui riferiva di un incontro che sarebbe avvenuto sotto la sua abitazione, (f) che le dichiarazioni della moglie del COGNOME circa la presenza del Cesareo nei pressi dell’azienda sarebbe contraddette dai fogli che, invece, attestavano la presenza del NOME sul luogo di lavoro.
In sintesi, si deduceva che il COGNOME non possedeva una Fiat 600 e che lo stesso non sarebbe stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza (essendo stata immortalata un’immagine con un solo conducente che non avrebbe avuto le caratteristiche antropomorfiche del ricorrente).
Con riferimento alla estorsione descritta al capo 2) non sarebbe stato chiarito il rapporto del ricorrente con NOME COGNOME e NOME COGNOME che avevano avviato la relazione estorsiva nell ‘ ambito della quale sarebbero successivamente intervenuti il Marino e il Cesareo;
2.2. violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) pe vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari, che sarebbero state giustificate con motivazioni apodittica, senza l’effettuazione di alcuna valutazione prognostica in ordine alla possibilità di reiterazione di condotte analoghe a quella per cui si procede.
2.3. Le ragioni del ricorso venivano ribadite con motivi nuovi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1.Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto insta per una rivalutazione integrale del compendio gli elementi di prova posto alla base del riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza, riproponendo in questa sede la sede la versione alternativa già esaminata e disattesa dal Tribunale, con motivazione priva di fratture logiche e coerente con gli elementi raccolti. A ciò si aggiunge che il ricorrente non si è confrontato con la parte della motivazione –
invero decisiva – in cui il Tribunale ha analizzato e valorizzato il contenuto delle intercettazioni, invero decisive per la valutazione della gravità del quadro indiziario a carico del ricorrente (cfr. quanto riportato nella descrizione a pag. 7 della ordinanza impugnata).
Il Collegio riafferma in materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di ‘merito’ in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate -o indicate – in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965).
Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione ‘diversa’ da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 – dep. 2018, COGNOME, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 – dep. 2014, COGNOME e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.
1.2. nel caso che ci occupa, tutte le eccezioni proposte con il ricorso per cassazione presentato nell ‘ interesse del Cesareo si prospettano come reiterative rispetto a quelle avanzate con la richiesta di riesame e non individuano fratture logiche nel percorso motivazionale tracciato dal Tribunale.
In particolare il Collegio rileva che a pagina 11 dell’ordinanza impugnata il Tribunale ha diffusamente esplicato le ragioni per le quali la consulenza tecnica di parte non fosse in grado di demolire il quadro indiziario, rilevando che dalle immagini estrapolate dal filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza non fosse immediatamente percepibile che alla guida della Fiat 600 vi fosse -come dedotto – un unico conducente e che, sebbene le auto immortalate dalle immagini fossero due e nonostante in alcune immagini si intravedesse un unico conducente, tali emergenze riguardavano una delle auto riprese, e non entrambe, il che rendeva la allegazione difensiva non decisiva.
Il Tribunale ha analizzato anche la doglianza relativa alla rilevanza foglio presenze dell’ARSAC, luogo di lavoro del Cesareo, ed ha condivisibilmente rilevato che da tale foglio non si evincevano gli orari di ingresso e di uscita dell’indagato dal luogo di lavoro, il che rendeva l ‘ allegazione non influente sulla gravità del compendio indiziario.
Anche il tema del riconoscimento fotografico effettuato dal Ritondale nei veniva affrontato: il Tribunale ha persuasivamente ritenuto che il fatto che l ‘ offeso avesse utilizzato la locuzione ‘ mi sembra ‘ confermasse la genuinità del riconoscimento e rafforzasse la credibilità intrinseca del dichiarato.
In sintesi, il Tribunale riteneva -con motivazione ineccepibile, che si sottrae ad ogni censura in questa sede – che le doglianze difensive dirette a screditare l’attendibilità delle dichiarazioni dell’offeso non fossero idonee a demolire un racconto che veniva confermato da una serie di elementi esterni tra i quali il contenuto delle intercettazioni, che, peraltro, non veniva contestato dal ricorrente nonostante lo stesso fosse decisivo per valutare la credibilità dei contenuti accusatori riversati nel procedimento dalla persona offesa.
1.2. Le censure rivolte nei confronti della valutazione di sussistenza delle esigenze cautelari non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione del giudizio di merito effettuato in modo conforme da entrambi i Giudici della cautela e non individua alcuna frattura logica nel percorso motivazionale posto a fondamento del riconoscimento delle esigenze cautelari.
Il Tribunale ha persuasivamente rilevato che le gravi modalità e circostanze delle condotte ascritte al ricorrente e la sua personalità – desunta dai precedenti giudiziari, dalle pendenze per altre estorsioni aggravate dal metodo mafioso – indicavano la sussistenza di un concreto intenso ed attuale pericolo di consumazione di altri gravi delitti della stessa specie di quello per cui si procede e che l’unica misura idonea a contenerlo era la custodia in carcere (pag.14 dell’ordinanza impugnata) .
Si tratta di una motivazione coerente con le emergenze procedimentali e priva di fratture logiche, che si sottrae ad ogni censura in questa sede.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter delle disposizioni
di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il giorno 22 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME