Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40201 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40201 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli con sentenza in data 6 dicembre 2023 confermava la pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli emessa in data 16 novembre 2021 che aveva condanNOME COGNOME NOME alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata.
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando l’illogicità della motivazione manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento;
che, invero, l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizz circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espress volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, sen possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074);
che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.;
ritenuto poi che il motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvon nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla c di merito alle pp. 3-4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specific ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criti argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
oma, 11 luglio 2023