Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8959 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8959 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI DATA_NASCITA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto deve sottolinearsi come il ricorso per cassazione che devolva il vizio di motivazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di cassazione, alla quale, è precluso ogni vaglio critico circa il giudizio di coerenza e attendibilità dell deposizione della persona offesa, in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza, secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01);
che, nel caso di specie, i giudici di appello hanno affermato la responsabilità dell’odierno ricorrente per il reato ascrittogli sulla base di una lineare e logic motivazione, evidenziando l’affidabilità e la coerenza delle dichiarazioni rese, con adeguata proprietà di linguaggio e con dovizia di particolari, dalla persona offesa, unitamente ai diversi e ulteriori elementi probatori a supporto e conferma delle stesse (si vedano le pagg. 5 e 7 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.