Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 51773 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 51773 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce l’insufficienza della motivazione in ordine ai criteri di valutazione delle prove e alla mancata esclusione dell’aumento di pena per la recidiva;
Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, come nella specie, soltanto il vizio di insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 46308 del 12/07/2012, COGNOME, Rv. 253945; Sez. 1, n. 2933 del 24/09/1990, COGNOME, Rv. 185451 – 01) e non già come prescrive l’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della stessa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023.