Ricorso per Cassazione: i limiti del sindacato di legittimità
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo baluardo della difesa nel sistema penale italiano, ma il suo utilizzo è strettamente vincolato a rigorosi criteri di ammissibilità. Molto spesso, i ricorsi vengono respinti perché tentano di trasformare la Suprema Corte in un terzo grado di merito, chiedendo una nuova valutazione dei fatti che non è consentita dalla legge.
Il caso oggetto di esame
Un cittadino ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello, cercando di contestare le conclusioni raggiunte dai giudici di secondo grado. Il fulcro della contestazione risiedeva nella valutazione delle prove che avevano portato alla sua condanna. Tuttavia, la difesa ha impostato il ricorso su basi che la giurisprudenza di legittimità ritiene invalicabili, portando la Suprema Corte a una decisione netta.
La distinzione tra merito e legittimità
Nel nostro ordinamento, il giudizio di merito (primo e secondo grado) serve a ricostruire i fatti e valutare le prove. Il Ricorso per Cassazione, invece, deve limitarsi a denunciare violazioni di legge o vizi logici della motivazione. Quando il ricorrente si limita a proporre una “alternativa rilettura delle fonti probatorie”, il ricorso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
La decisione della Suprema Corte
I giudici della Settima Sezione Penale hanno rilevato che le doglianze esposte erano del tutto estranee al sindacato di legittimità. Il ricorrente non ha saputo indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali, limitandosi a critiche generiche sulla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito. Questa impostazione ha reso il ricorso privo dei requisiti minimi per essere esaminato nel merito.
Le motivazioni
Le motivazioni dell’ordinanza chiariscono che il ricorso è inammissibile poiché i motivi si risolvono in mere doglianze in punto di fatto. La Corte ha sottolineato come non sia consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove in sede di legittimità, a meno che non venga dimostrato un travisamento decisivo della prova stessa. In assenza di tale dimostrazione, la critica rimane avulsa dal perimetro d’azione della Cassazione, configurando un tentativo improprio di ottenere un terzo esame dei fatti già cristallizzati nei gradi precedenti.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato l’applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale. Il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria sottolinea l’importanza di presentare ricorsi fondati su reali vizi di legittimità, scoraggiando l’uso improprio dello strumento giudiziario per questioni puramente fattuali.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Viene considerato inammissibile quando i motivi riguardano la ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove, compiti che spettano esclusivamente ai giudici di merito e non alla Corte di Cassazione.
Cosa si intende per alternativa rilettura delle fonti probatorie?
Si riferisce al tentativo del ricorrente di chiedere alla Cassazione di interpretare le prove in modo diverso da come hanno fatto i giudici precedenti, operazione vietata in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che può variare sensibilmente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42541 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugNOME;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità in quanto si risolvono in mere doglianze in punto di fatto e in una consentita alternativa rilettura delle fonti probatorie, critiche da ritenersi estranee al si di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti quanto emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.