Ricorso per cassazione: quando le doglianze sul fatto lo rendono inammissibile
Con l’ordinanza n. 14119 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. L’analisi della Suprema Corte chiarisce i confini invalicabili tra la valutazione di merito, propria dei primi due gradi, e il controllo di legittimità, unica funzione della Cassazione. Il caso in esame riguarda un furto in abitazione, ma il principio espresso ha una valenza generale per tutta la procedura penale.
I Fatti del Processo
Due soggetti venivano condannati in primo grado per il reato di furto in abitazione commesso in concorso tra loro. La Corte di Appello di Messina, riesaminando il caso, confermava integralmente la sentenza di condanna. Ritenendo ingiusta la decisione, i due imputati decidevano di presentare un ricorso congiunto davanti alla Corte di Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso degli Imputati
Nel loro ricorso per cassazione, i due uomini denunciavano un’erronea applicazione della legge penale e, soprattutto, vizi di motivazione nella sentenza d’appello. Sostanzialmente, contestavano il modo in cui i giudici di merito avevano valutato il quadro probatorio a loro carico, ritenendolo insufficiente o interpretato in modo sbagliato per affermare la loro responsabilità penale. Le loro argomentazioni miravano a proporre una lettura alternativa delle prove raccolte durante il processo.
La Decisione sul Ricorso per Cassazione: un Controllo di Legittimità, non di Merito
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una distinzione netta e consolidata: il ruolo della Cassazione non è quello di stabilire se i fatti si siano svolti in un modo o in un altro, ma solo di verificare se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente le norme di legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che le lamentele dei ricorrenti, definite “mere doglianze in fatto”, non sono ammissibili in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, non hanno evidenziato specifici errori di diritto o palesi vizi logici nella motivazione, ma hanno tentato di ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova. Questo tipo di richiesta è estranea al giudizio di cassazione.
I giudici hanno chiarito che, per contestare la valutazione delle prove, non basta lamentare una generica “erronea interpretazione” o un'”omessa valutazione” di alcune circostanze. È necessario, invece, indicare con precisione un “travisamento della prova”, ossia dimostrare che il giudice di merito ha basato la sua decisione su un’informazione inesistente o ne ha radicalmente stravolto il significato. Inoltre, bisogna provare che tale errore sia stato decisivo, cioè capace da solo di “disarticolare il ragionamento logico” della sentenza impugnata.
Nel caso specifico, i ricorrenti si sono limitati a criticare l’interpretazione delle prove senza fornire elementi che ne dimostrassero un travisamento decisivo, trasformando il loro ricorso in un tentativo inammissibile di ottenere un nuovo giudizio sui fatti.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la strada per accedere alla Corte di Cassazione è stretta e ben definita. Non è una terza occasione per discutere la colpevolezza basandosi su interpretazioni alternative delle prove. Chi intende presentare un ricorso per cassazione deve concentrarsi sull’individuazione di specifici errori di diritto o vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della sentenza. In assenza di tali elementi, il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando, invece di denunciare vizi di legittimità (errori di diritto o illogicità manifesta della motivazione), si limita a proporre una diversa valutazione dei fatti e delle prove, cercando di ottenere un nuovo giudizio di merito, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
È sufficiente lamentare una generica errata interpretazione delle prove per un ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo la Corte, i ricorrenti devono indicare specificamente quali atti processuali sono stati ignorati o travisati in modo palese e dimostrare che tale errore è stato così decisivo da compromettere l’intera tenuta logica della motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che il ricorso per cassazione non può essere una rivalutazione del quadro probatorio?
Significa che la Corte di Cassazione non funge da “terzo giudice” dei fatti. Il suo compito non è stabilire nuovamente come si sono svolti gli eventi o valutare la credibilità delle prove, ma solo controllare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente la legge e abbiano giustificato la loro decisione con un ragionamento logico e coerente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14119 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14119 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TAORMINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che – in relazione alla sola posizione dei due ricorrenti ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli stessi erano stati ritenuti responsabili, in concorso, del delitto di furto in abitazione;
Considerato che il comune ricorso, affidato a un unico motivo, con il quale i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità ed in relazione alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in fatto, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); invero, i ricorrenti si limitano a denunciare l’erronea interpretazione delle fonti di prova, o a lamentare la omessa valutazione di circostanze fattuali e di tempo, senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione che faccia emergere la significatività dei rilievi difensivi, nel senso della loro capacità di disarticolare ragionamento logico su cui si regge la sentenza impugnata. Il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente o adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece, indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato(da ultimo, Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F.,Rv. 281085). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2024
Il consigliere estensore