Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22821 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il 04/09/1975 NOME nato a PALERMO il 16/08/1996
avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 ottobre 2024 la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 7 febbraio 2024 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.400,00 di multa e COGNOME NOME a quella di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo, con due differenti atti in tutto coincidenti tra loro, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al disposto riconoscimento della loro responsabilità penale.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come gli imputati in realtà invochino un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito dai
giudici di merito per affermare la loro responsabilità penale (cfr. pp. 3 e ss sentenza impugnata).
3. All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorr al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort
Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cass
delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore
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