Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 27407 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 27407 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il 04/10/1981
avverso l’ordinanza del 05/12/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG.L-9eA –COGNOME Ote.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigetta ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME ai sensi dell’art. 309 avverso l’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale aveva applicato nei confronti la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemen indiziato del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
NOME COGNOME ricorre per cassazione censurando la predetta ordinanza ai sensi dell’art. 606 lett. GLYPH e) cod. proc. pen. per omissione e contraddittorietà della motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso va premesso che, secondo l’orientamento consolidato della S.C., in tema di motivi di ricorso per Cassazi non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrins con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), s aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché s inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguate la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manife così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significa probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giu a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/202 COGNOME, Rv. 280747).
Sono quindi precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elem di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicat ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601).
L’impugnazione di legittimità non è proponibile quando attiene a censure che – benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una dive
ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, COGNOME, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, COGNOME, Rv. 241997).
Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, COGNOME, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.
Ciè posto sui principi giurisprudenziali in materia, il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, la quale è corretta da motivazione lineare e coerente e, pertanto, è sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.
Ti Tribunale del riesame ha riconosciuto la sussistenza di un grave quadro indiziario sulla base di una valutazione complessiva e coordinata di plurime acquisizioni processuali.
Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle risultanze d’indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio indiziario, senza valutare l’esauriente e logica ricostruzione operata nell’ordinanza impugnata.
In particolare, sulle singole censura va rilevato quanto segue:
A) E’ irrilevante l’omessa riproduzione nell’ordinanza del Tribunale del riesame di alcuni elementi indiziari a carico del COGNOME, come l’omesso riferimento all’elevato quantitativo danaro rinvenuto nell’abitazione e all’esistenza di un sistema di videosorveglianza. Si tratta di circostanze dl fatto, non smentite dal Giudice del gravame cautelare, che, pertanto, contribuiscono ad arricchire il compendio indiziario. Nel caso di specie, infatti, si è In presenza, pur se con valutazione di gravità indiziaria ed ‘allo stato degli atti’, di una “doppia conforme” di merito, owero di decisioni che, nei due gradi, sono pervenute a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione del quadro indiziario, così da saldarsi, dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/’12/2011, NOME, 252615; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595).
B) In relazione alle modalità prescelte dal Puivirenti per liberarsi della droga, i giudici del riesame risultano aver dato adeguatamente conto delle ragioni che li
hanno indotti ad affermare o negare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto al canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze processuali.
La difesa, peraltro, formula deduzioni ricavabili dalle osservazioni tecniche effettuate dall’arch. COGNOME senza tuttavia allegarle al ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
Al riguardo, infatti, occorre ricordare il consolidato principio, secondo cui, in tema di ricorso per Cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione a allegazione (Sez. 4, n. 46979 del 10/1 2015, COGNOME, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 03,/03/2033, Natale, Rv. 256723). D’altronde, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall’ar 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell’onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l’allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il procedimento Impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). La °puntuale indicazione” prevista nella disposizione codicistica presuppone un chiaro ed esplicito richiamo agli atti. dei quali si richiede l’allegazione: tale non può essere considerato il mero riferimento nel corpo del ricorso ad alcuni passaggi della consulenza oggetto di commento. Né è possibile depositare l’elaborato tecnico in epoca successiva alla presentazione del ricorso (ad es. allegandolo alla memoria difensiva). Infino, l’omessa o incompleta trasmissione, da parte della cancelleria del Tribunale del riesame, degli atti indicati nel ricorso per Cassazione, in violazione di quanto prescritto dall’art. 165 bis disp. att. cod. proc. pen., non è causa di nullità, non essendo tale disposizione assistita da alcuna sanzione e gravando, comunque, sul difensore un onere di diligenza nel verificare l’effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, COGNOME, Rv. 284901). Corte di Cassazione – copia non ufficiale c) in relazione alle dichiarazioni rese dal teste COGNOME il Tribunale ha formulato correttamente il giudizio di attendibilità. Gli organi di polizia giudiziaria avevano osservato l’odierno ricorrente non abitante in quello stabile e privo di disi di droga con sé , mentre frettolosamente si dirigeva verso i piani alti
dell’ufficio. I giudici della cautela hanno escluso, con motivazione lineare e coerente che il Barbera potesse essere lo spacciatore, convergendo tutte le
acquisizioni processuali nei confronti del COGNOME (oltre quanto già indicato, vanno ricordati il forte odore di marijuana proveniente dal suo appartamento. Il
ritardo nella risposta ai militari che suonavano il campanello della porta di ingresso, l’ascolto di un rumore di scarico proveniente dalla sua dimora, l’elevata
cifra in contanti in suo possesso, le buste in cellophane contenute in una parete attrezzata del tipo utilizzato per il confezionamento di droga e la droga occultata
in un pozzetto posto nel terrazzino di pertinenza della sua abitazione) ‘
5. Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno
2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro
3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
6. Si manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 , disponendosi che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall’art. 94, co. 10 ter, disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 9 aprile 2025
IL PRESIDENTE SENSORE