Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10932 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10932 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da NOME COGNOME nato a Napoli il 19/04/1975 NOME COGNOME NOMECOGNOME nata a Napoli il 22/02/1997 avverso l’ordinanza del 11/07/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l’ordinanza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 11 luglio 2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato, quanto alle condizioni di applicazione, la richiesta di riesame proposta dagli indagati, confermando parzialmente l’ordinanza del Gip del Tribunale di Napoli del 11 giugno 2024, con la quale era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere a carico dei medesimi, per i reati di cui all’art. 74 commi 1 e 2, del d.P.R. n. 309
del 1990, in relazione alla costituzione e al mantenimento di un’associazione finalizzata alla commissione di più delitti previsti dal menzionato d.P.R. Il Tribunale ha sostituito, per COGNOME COGNOME, la misura della custodia carceraria con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso l’ordinanza gli indagati hanno proposto, tramite il difensore e con unico atto, ricorsi per cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, l’erronea applicazione dell’art. 273 cod. proc. pen., in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, rispetto al reato di cui all’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 199 nonché la manifesta illogicità della motivazione. Secondo il difensore, l’ordinanza appare ingiustificata e poco aderente alle risultanze processuali nella parte in cui ritiene sussistente l’associazione illecita, in quanto la motivazione si limita ripetere le considerazioni già svolte nel provvedimento genetico, aderendo acriticamente alle valutazioni in essa contenute. Tale adesione sarebbe, in particolare, evidente con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, d cui non si sarebbero verificate la puntualità e la concretezza, con riferimento alla commissione dei reati-fine e al relativo inquadramento temporale.
La difesa aggiunge che il quadro indiziario risulta carente, e non può ritenersi colmato dal riferimento alle due intercettazioni, che non hanno dimostrato da sole l’esistenza di un sodalizio. Si censurano, inoltre: la mancata risposta a memoria difensiva; l’inverosimiglianza dell’esistenza di una piazza di spaccio storica ad Acerrana, invisibile alle forze dell’ordine, nonostante la presenza di telecamere nel luogo del preteso spaccio, e l’assenza di sequestri e di arresti; l’errata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, laddove l’unico in grado di riferi era il NOMECOGNOME mentre NOME, NOME e il fratello NOME erano inidonei a deporre in riferimento al periodo successivo al loro arresto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile.
Va premesso che sono inammissibili in cassazione le censure che siano dirette ad ottenere una . rivalutazione di elementi già presi adeguatamente in considerazione dai giudici di merito, riducendosi ad una mera contestazione delle risultanze emerse dalla motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa tali da dimostrare un’effettiva carenza motivazionale su punti decisivi del gravame (ex plurimis, Sez. 5, n. 34149 del 11/06/2019, Rv. 276566; Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).
E tali principi si attagliano ai ricorsi, che appaiono diretti a sovrapporre all corretta e logica valutazione del quadro indiziario, effettuata nel provvedimento
impugnato in continuità con l’ordinanza applicativa della misura, un’arbitraria ricostruzione alternativa, basata su un’artificiosa parcellizzazione degli elementi di prova, che non vengono richiamati nella loro specifica consistenza.
Anche a prescindere da tale assorbente considerazione, deve rilevarsi che il Tribunale ha già esaustivamente risposto ai rilievi difensivi, i quali sono stat sommariamente riprodotti nei ricorsi per cassazione, seppure senza specifici riferimenti critici all’ordinanza impugnata. Infatti, ha motivato la sussistenza dell’associazione dell’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, prendendo in esame le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, debitamente riscontrate tra loro e ricavandone che: 1) Avventurato NOME ha identificato in NOME COGNOME il capo dell’organizzazione dei “dirett”, dedita al traffico di stupefacenti, indicandone le modalità di svolgimento dell’attività criminale; 2) Avventurato NOME ha fornito informazioni analoghe quanto all’organizzazione e al ruolo dell’Affinito all’interno di essa; 3) NOME COGNOME ha confermato tale quadro. Vi è, inoltre, un compendio di intercettazioni che conferma il narrato dei collaboratori di giustizia, da cui si correttamente ricavata l’esistenza di un sodalizio criminale volto al traffico di stupefacenti, in cui COGNOME svolgeva un ruolo di primaria importanza, coadiuvato da COGNOME COGNOME
3.1. Con riguardo ai primi due dichiaranti, i fratelli COGNOME, essi sono stati correttamente ritenuti attendibili: poco importa che siano stati arrestati prima dei fatti in contestazione, in quanto le dichiarazioni relative all’organizzazione, d portata specifica quanto alle modalità di funzionamento del sodalizio, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni del COGNOME, soggetto libero al tempo dei fatti e nelle intercettazioni. Quanto alle dichiarazioni del COGNOME, queste sono state ragionevolmente ritenute attendibili, perché combacianti con quelle degli Avventurato e riscontrate nel contenuto delle intercettazioni; a questo riguardo, inoltre, non rileva che tali dichiarazioni fossero riferite ad un’attività compiuta ne momento in cui NOME NOME si trovava agli arresti donniciliari, dal momento che come evidenziato dal Tribunale – questi poteva ben guidare l’organizzazione, attraverso la trasmissione di ordini dal proprio domicilio, come confermato anche dal contenuto delle intercettazioni (pag. 12 del provvedimento impugnato).
3.2. Venendo ora alla posizione di COGNOME COGNOME, in base alle stesse fonti – dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e intercettazioni, riten ragionevolmente attendibili in base a quanto visto sopra – si è accertato in via indiziaria che la stessa rivestiva la posizione di capo piazza, facente capo al vertice dell’organizzazione, identificato nella persona dell’COGNOME. E questa sua posizione contribuisce a confermare la tesi dell’esistenza di un sodalizio criminale, organizzato, e con una stabile piazza di spaccio in cui svolgere le proprie operazioni. Con riguardo a questo profilo, il giudice del merito ha correttamente
· GLYPH disatteso gli argomenti relativi all’assenza di arresti o sequestri e all’assenza di videoriprese, pur essendo presenti in loco delle telecamere: infatti, oltre al verificarsi di alcuni arresti, e in particolare quello degli imputati, alla luce d risultanze esaminate dal Tribunale, risulta verosimile che le riprese e i sequestri siano stati evitati semplicemente dagli accorgimenti degli indagati per non farsi scoprire.
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Per questi motivi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di COGNOME
Così deciso il 11/12/2025.