Ricorso per Cassazione e Limiti di Giudizio: Quando la Rilettura dei Fatti è Vietata
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Non si tratta di un terzo processo nel merito, ma di un controllo di legittimità sulle decisioni precedenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i paletti invalicabili per chi intende adire a questo strumento, sottolineando come la richiesta di una nuova valutazione delle prove porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato nasce dal ricorso di un imputato, condannato nei gradi di merito per il delitto di ricettazione. La difesa, non condividendo la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operata dalla Corte d’Appello, ha proposto ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi probatori e di giungere a una conclusione diversa rispetto a quella dei giudici precedenti.
Le ragioni del ricorso per cassazione: una critica nel merito
Il fulcro dell’impugnazione si basava su una critica diretta alla motivazione della sentenza di condanna. Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello avrebbe errato nell’interpretare i dati processuali e nel valutare le fonti di prova, giungendo a una conclusione illogica riguardo alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di ricettazione. La difesa ha tentato di proporre una ricostruzione storica alternativa dei fatti, contrapponendola a quella ritenuta valida dai giudici di merito.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio cardine del sistema processuale. La Suprema Corte non ha il potere di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito non è quello di stabilire se la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sia l’unica possibile o la migliore in assoluto, ma solo di verificare che essa sia immune da vizi logici manifesti e da errori di diritto.
I giudici hanno specificato che non è consentito saggiare la tenuta logica di una sentenza confrontandola con ‘altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno’. In altre parole, non si può chiedere alla Cassazione di scegliere tra la ricostruzione del giudice e quella, alternativa, proposta dalla difesa. Citando un fondamentale principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), la Corte ha ricordato che il suo ruolo è quello di giudice della legittimità, non di terzo grado di merito.
Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da vizi logici. I giudici di merito avevano esplicitato chiaramente le ragioni del loro convincimento, applicando correttamente i principi giuridici per affermare la responsabilità penale dell’imputato.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre una lezione chiara sulle implicazioni pratiche della presentazione di un ricorso per cassazione. Chi intende impugnare una sentenza di condanna davanti alla Suprema Corte deve concentrarsi esclusivamente sulla denuncia di errori di diritto (es. un’errata interpretazione di una norma) o di vizi di motivazione palesemente illogici o contraddittori. Tentare di ottenere una nuova e diversa lettura delle prove è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie, con una condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché chiedeva alla Corte di Cassazione una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti, compiti che esulano dalle sue funzioni. La Suprema Corte non può sostituire il proprio giudizio di merito a quello dei tribunali precedenti.
Qual è il ruolo della Corte di Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, il ruolo della Corte di Cassazione è quello di giudice di legittimità. Deve verificare che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le leggi e che la motivazione della loro sentenza sia logica e non contraddittoria, senza entrare nel merito della valutazione dei fatti.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25983 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25983 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso p-roposto nell’interesse di NOME COGNOME, osservato che l’unico motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e dell’elemento soggettivo del delitto di ricettazione ascritto all’odierno ricorrente, in particolare denunciando la illogicità della motivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e di una diversa ricostruzione storica dei fatti oltre che di un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024
Il Consigliere Estensore
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