Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24306 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 24306 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; sentite le conclusioni del PG AVV_NOTAIO COGNOME che conclude per l’inammissibilità; udito il difensore, AVV_NOTAIO che si riporta ai motivi di ricorso ed insiste l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento il Tribunale del riesame, in sede di rinvio a seguito annullamento ha parzialmente annullato l’ordinanza genetica, che aveva applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare massima (poi ridotta ad obbligo presentazione) per 14 capi di detenzione e porto illegale di armi (artt. 2 e 4 I. 895/67).
I capi originariamente ascritti all’indagato erano i numeri 166, 167, 168, 169, 170, 171, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190.
La sentenza rescindente (n.4639/2024 del 21/12/2023) aveva ‘salvato’ la valutazione indiziaria solamente per i capi 166, 169 e 170, rinviando al Tribunale di Catanzaro per nu valutazione dei capi 167, 168, 171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 189, 190.
Tra questi ultimi capi, il Tribunale rilevava preliminarmente l’impossibilità di inte motivazione in relazione a tre capi (167, 168 e 189) per i quali già la Cassazione av segnalato il difetto di una reale motivazione “dal momento che i brani di conversazio intercettate pertinenti non posseggono nemmeno quel minimo di efficacia dimostrativa che varrebbe a sopperire all’assenza di argomentazioni di supporto”.
Tra i rimanenti capi (171, 174, 175, 177, 179, 182, 184, 190), l’ordinanza indiv ulteriormente il 171 ed il 182 come carenti dal punto di vista indiziario mentre con l’ordinanza genetica in relazione ai restanti sei (174, 175, 177, 179, 184, 190), ritenendo a sussistenti le esigenze cautelari.
Con il ricorso si formulano due motivi, l’uno incentrato sui vizi motivazionali inere valutazione di gravità indiziaria per i sei capi di imputazione confermati e l’altro ba violazione di legge in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile poiché basato su due motivi manifestamente infondati e generic
Il primo motivo è approssimativo fin dalla intestazione. Infatti, si denunzia genericam la carenza della motivazione, categoria inesistente nel novero dei vizi denunciabili ex ar lett. e, c.p.p. e che allude ad un (indefinito) difetto o insoddisfacente esito della va giudiziale, cioè la merito della decisione, che, come noto, non può, di per sé, essere rimess discussione in questa sede. Il motivo, poi,denuncia alternativamente illogicità e/o (cos testo, n.d.r.) omissione di motivazione, senza rilevare (i) che il vizio motivazionale p dalla norma sopra citata è la manifesta illogicità e non la semplice illogicità e (ii) che inevitabile contraddizione tra i due concetti per l’evidente ragione che, per la contradizion che noi consente, non può essere omessa una motivazione che è illogica.
Questa premessa non è fine a se stessa, ma allude al fatto che, in realtà,quanto si lamen così confusamente in questa sede non assurge ad una questione di diritto ma rimane ancorato al fatto, perché, come spesso accade, non è chiaro il limite entro cui un provvedimento pos essere portato all’attenzione di questa Corte la cui funzione è assicurare la nomofilachia, la corretta applicazione del diritto, e non un terzo grado di giudizio.
Con riguardo sia alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza sia al giudizi esigenze cautelari, la difesa chiede al Collegio di ricostruire alternativamente la v rispetto a quanto proposto dai giudici di merito, ignorando la preclusione per la Co cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compi nei precedenti gradi di merito (cfr., tra le altre, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minerv 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, COGNOME, Rv. 238215). Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali,i1 ri per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legg ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni de logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, COGNOME, Rv. 270628; S 4, n. 18795 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/3/2012, COGNOME, Rv. 25217 Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997), spettando, al più, al giudice di legit la verifica dell’adeguatezza della motivazione sugli elementi indizianti operata dal giud merito e della congruenza di essa ai parametri della logica, da condursi sempre entro i l
che caratterizzano la peculiare natura del giudizio de libertate (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. U, n. 11 del 22/3/2000, Audino, Rv. 215828).
Ciò premesso sul piano metodologico, da sé sufficiente a decretare la inammissibilità motivi, in quanto presentati in casi non consentiti (art.606, comma 3, c.p.p.), deve sanc relazione al primo di essi, anche la genericità. Infatti, in forza di una lettura del tu degli elementi offerti dal Tribunale di Catanzaro a giustificare la nuova valutazione sui capi di imputazione, il ricorso rinunzia a confrontarsi con la complessiva argomentazi condannandosi’: in parte qua, all’inammissibilità. Infatti, il ricorso omette ogni riferim provvedimento impugnato nelle parti in cui si specificano le ragioni per cui deve ritener le conversazioni si riferissero ad armi vere e non ad armi giocattolo. In tale ipotesi, pe motivo è necessariamente privo dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Es specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una c argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, 20377/2009, rv. 243838; Sez. 28011/2013, rv. 255568; Sez. 2 11951/2014, rv. 259425).
Anche in relazione al secondo motivo, concernente le esigenze cautelari, il motivo più denunciare un vizio di legittimità, pretende che la Corte si sostituisca al giudice di mer valutazione della gravità del pericolo di recidiva. Ciò è precluso dal sistema, in presenza decisione di cui si contesta, nuovamente, la motivazione attraverso il prisma di una presu violazione di legge che non viene nemmeno esplicitata.
Su tali premesse, il ricorso va dichiarato inammissibile. All’inammissibilità conseg sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così eciso in Roma, 10 maggio 2024
Il Con igliere relat re
Fra c sco Fiori