Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37140 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37140 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Ord. n. sez. 12909/2025
CC – 23/09/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Mugnano di Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Venezia dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse diNOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza in data 11 gennaio 2022 del Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 per essere lo stesso estinto per prescrizione, mentre ha confermato l’affermazione della penale responsabilità del medesimo imputato in relazione al reato di ricettazione (art. 648 cod. pen.) di una tessera bancomat di provenienza, reato accertato in data 29 luglio 2016.
Considerato che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, con motivo unico, violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per mancato rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Deduce, al riguardo, parte ricorrente che la tesi alternativa secondo la quale l’imputato avrebbe utilizzato una tessera bancomat fornitagli da tale NOME era idonea ad ingenerare un dubbio circa la ricorrenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione ed a ciò si aggiunge che vi Ł una dichiarazione testimoniale secondo la quale il denaro prelevato e consegnato nelle mani dello COGNOME ed utilizzato per giocare alle slot machines era stato poi riscosso dal ‘NOME‘.
Rilevato che il ricorso Ł manifestamente infondato. La Corte di appello (v. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata) risulta avere adeguatamente preso in considerazione tutti gli elementi indicati anche nel ricorso qui in esame ed avervi dato risposta congrua e logica evidenziando che risulta provato che fu lo COGNOME ad utilizzare il bancomat prelevando il denaro che poi utilizzò per il gioco e che l’unico momento in cui vi Ł stata effettivamente una consegna di denaro al sedicente NOME Ł stato quello della consegna della somma di 50,00 euro a fronte dei 650,00 euro prelevati.
che , la Corte di appello ha fatto corretto uso del principio di questa Corte di
legittimità secondo il quale la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr.. con riferimento a massime di esperienza alternative, Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054) dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioŁ desunti dai dati acquisiti al processo, e non ad elementi meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 4, n. 22257 del 25/03/2014, COGNOME, Rv. 259204; Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260409);
che , infine, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965);
Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 23/09/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME