Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9583 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9583 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/01/2025
SECONDA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: RAGIONE_SOCIALE NOME nato il 17/12/1991 COGNOME nato a FOGGIA il 06/05/1967 NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 01/02/1970 COGNOME NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 27/06/2002 avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SIENA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME sentite le conclusioni del PG COGNOME il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori: avv.to NOME COGNOME il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed avv.to NOME COGNOME il quale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Siena, con ordinanza in data 20 giugno 2024, rigettava l’istanza di riesame avanzata nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME, COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME nei confronti del provvedimento di sequestro preventivo adottato dal G.I.P. del Tribunale di Siena in data 16 maggio 2024, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 ter1, 316 ter e 640 bis cod.pen. rispettivamente contestati agli imputati. Riteneva il tribunale che dalle indagini fosse emersa la sussistenza del fumus dei contestati reati, posti in essere dagli indagati nel contesto delle attività finanziarie poste in essere dal c.d. gruppo COGNOME nel periodo del fallimento di alcune società del gruppo e di movimentazione dei capitali attuati a fini distrattivi.
Avverso detta ordinanza proponevano ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE, NOME e NOME con atto dell’avv.to NOMECOGNOME deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:
violazione di legge sotto il profilo della errata applicazione del vincolo, imposto sulle quote di RAGIONE_SOCIALE mancando totalmente la strumentalità del sequestro delle quote sociali rispetto
R.G.N. 36076/2024
all’ipotizzato reato di autoriciclaggio della somma di € 250.000; la società era stata destinataria del versamento di tale somma ma illegittimo doveva ritenersi il sequestro delle quote dell’azienda posto che, al piø, avrebbe potuto imporsi il vincolo diretto sulle somme;
violazione di legge sotto il profilo della assenza totale di motivazione sul periculum essendosi limitata l’ordinanza impugnata a motivare circa il pericolo del tutto astratto del rischio di movimentazione del denaro;
violazione di legge per totale assenza di motivazione sul periculum, anche con riguardo al sequestro finalizzato alla confisca nei confronti del COGNOME disposto anche per le quote di RAGIONE_SOCIALE
2.1 Nell’interesse di COGNOME NOME COGNOME e COGNOME NOME COGNOME l’avv.to NOME COGNOME deduceva:
errata ed omessa notifica agli interessati dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Siena non essendo stata effettuata al domicilio da ciascun dichiarato;
omesso deposito dei decreti di intercettazione ed inutilizzabilità degli esiti delle captazioni effettuate;
difetto di motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’avv.to COGNOME avanzato per motivi manifestamente infondati ovvero non deducibili nel presente giudizio di legittimità avverso provvedimenti cautelari reali e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Il primo motivo deduce una nullità per omessa notifica al domicilio eletto dell’ordinanza del tribunale che non trova conforto in alcuna previsione tassativa; ed invero, l’art. 325 cod.proc.pen., richiamando la disciplina del ricorso per cassazione, prevede soltanto che l’imputato e il suo difensore ovvero la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse a norma degli articoli 322 bis e 324 stesso codice di rito; ma da alcuna norma si ricava che l’omessa notifica al domicilio dichiarato del provvedimento emesso dal giudice del riesame reale comporta una nullità del provvedimento medesimo stante che la notifica Ł comunque funzionale alla proposizione del ricorso nel caso di specie puntualmente depositato dal difensore degli indagati.
Ed invero, come anticipato, nel caso in esame il ricorso Ł stato proposto dal difensore e procuratore speciale avv.to COGNOME unico soggetto legittimato alla proposizione dell’impugnazione, senza che sussista un interesse autonomo dell’imputato stante la legittimazione esclusiva del difensore abilitato munito di procura speciale.
1.1 Quanto al secondo motivo, va ricordato come Ł inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame con cui si deducano, per la prima volta, in sede di legittimità motivi di censura inerenti al decreto di sequestro preventivo che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Sez. 2, n. 9434 del 27/01/2023, Rv. 284419 – 01); e nel caso in esame non risulta che la questione del mancato deposito dei decreti sia stata già avanzata dinanzi al giudice del riesame.
In ogni caso, anche a volere fare applicazione del principio secondo cui in tema di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari, l’inutilizzabilità degli esiti delle operazioni captative derivante dalla mancanza di motivazione dei decreti di autorizzazione e di proroga può essere dedotta dalle parti, per la prima volta, in sede di legittimità, ma Ł onere del ricorrente allegare i decreti medesimi, qualora questi non siano stati trasmessi al tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 5, cod. proc. pen. e conseguentemente non siano pervenuti alla Corte di cassazione (Sez. 1, n. 31046 del 21/09/2016, Cc. (dep. 21/06/2017 ) Rv. 270903 – 01), il ricorso difetta sia della
allegazione dei decreti sia della precisa e specifica indicazione di quali sarebbero affetti dal vizio di motivazione, con conseguente genericità del motivo.
Infine, non può omettersi di osservare come l’impugnata ordinanza non contenga riferimenti decisivi ricavati dal contenuto delle conversazioni intercettate così che, in ogni caso, il motivo proposto non supera la prova di resistenza.
1.2 Gli altri motivi del ricorso avv.to COGNOME appaiono dedurre vizi di motivazione quanto ad esigenze cautelari e gravi indizi non deducibili nel giudizio di legittimità avente ad oggetto provvedimenti cautelari reali; ed invero, va rammentato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio Ł ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692 – 01).
Quanto al ricorso avv.to COGNOME:
inammissibile appare l’impugnazione avanzata nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE che non risulta parte del procedimento di riesame e non può, pertanto, per la prima volta impugnare l’ordinanza ex art. 324 cod.proc.pen. con ricorso per cassazione;
manifestamente infondate appaiono poi le restanti doglianze posto che nel provvedimento impugnato di riesame viene adeguatamente spiegato come il sequestro delle quote di RAGIONE_SOCIALE si spieghi in ragione della strumentalità della stessa società alle operazioni di autoriciclaggio poste in essere da COGNOME ritenuto, sulla base di precisi accertamenti richiamati ed anche riferiti ai vincoli familiari tra la legale rappresentante ed il suddetto indagato, il vero dominus del gruppo, e delle operazioni all’esito delle quali venivano trasferiti 250.000 euro proprio alla suddetta società.
Proprio in ragione di tali precise argomentazioni non può ritenersi sussistere il dedotto difetto assoluto di motivazione circa il periculum stante l’accertata strumentalizzazione della società agli scopi illeciti perseguiti dagli indagati che ne giustifica il vincolo.
Alla declaratoria di manifesta infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della condanna della somma di € 3000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 21/01/2025
Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME