Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7562 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7562 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
GAETANO DI GIURO
CC – 12/02/2026
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/03/2025 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari con sentenza del 5 marzo 2025 confermava la condanna di COGNOME NOME alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione per il delitto di cui all’art. 75 comma 2 d.lgs. 159/2011
Avverso detto provvedimento propone ricorso l’imputato eccependo con unico motivo la erroneità della ricostruzione fattuale contenuta nell’impugNOME provvedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il motivo di doglianza non rientra, infatti, fra i motivi per i quali Ł consentito il ricorso di legittimità, ex art. 606 cod. proc. pen.
In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 – 01)
Il ricorrete sollecita, infatti, una lettura degli elementi di prova differente da quella proposta nel provvedimento impugNOME, senza – peraltro – individuare con specificità i vizi motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME