Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13225 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13225 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 10/02/1982
avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 17 aprile 2024 la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 21 giugno 2022, ha ridotto la pena inflitta a NOME nella misura di anni uno, mesi uno di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, eccependo, con tre distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione per erronea configurazione della sua responsabilità penale; vizio di motivazione in ordine all’omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.; violazione di legge e vizio d motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riguardo alla prima doglianza, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01).
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come l’imputata in realtà invochi
un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di mer punto di valutazione della prova e di qualificazione del fatto delittuoso, confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico segu giudici di merito, mediante cui sono pervenuti ad affermare, in ragione compendio probatorio in atti (cfr. pp. 2 e s. della sentenza impugnata), il riconoscimento della responsabilità penale della prevenuta in ordi all’integrazione del delitto contestatole.
2.2. Stesso giudizio deve essere espresso con riferimento alla secon censura, considerato che la norma che si assume violata prevede, qua condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell’offesa abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rileva sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell’e del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all primo comma, cod. pen., sussista l’indice-criterio della particolare te dell’offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportame Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare ten escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).
Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al ca concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice merito (cfr. pp. 3 e s.) per negare la possibilità di sussumere il fatto og esame nell’ipotesi disciplinata dall’art.131-bis cod. pen.
2.3. Infine inammissibile è la conclusiva doglianza, osservato che motivazione resa dalla Corte di appello (cfr. p. 4) ben rappresenta e giustifi punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha rite negare all’imputato il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenz processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n del 24/09/2008, COGNOME e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Cort Cost., sent. n. 186/2000).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore