Ricorso per Cassazione: Quando la Rivalutazione delle Prove è Inammissibile
Il Ricorso per Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma i suoi confini sono ben definiti. Non è una terza istanza per riesaminare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce ancora una volta i limiti invalicabili di questo strumento, soprattutto quando la difesa tenta di ottenere una nuova valutazione delle prove testimoniali. Analizziamo insieme il caso e i principi affermati.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato per il reato di rapina dalla Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. I motivi del ricorso erano principalmente due:
1. Errata valutazione delle testimonianze: Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto provato l’elemento della minaccia, costitutivo del reato di rapina, basandosi su dichiarazioni testimoniali che, a suo dire, erano state travisate.
2. Mancato riconoscimento di un’attenuante: L’imputato si doleva del mancato riconoscimento dell’attenuante per aver risarcito il danno, ritenendo che la Corte non avesse adeguatamente considerato questo aspetto.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rimettere in discussione il modo in cui i giudici dei gradi precedenti avevano interpretato le prove e le testimonianze raccolte durante il processo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in ogni sua parte. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che entrambe le censure sollevate dalla difesa esulavano dai poteri del giudice di legittimità, condannando di conseguenza il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni: I Limiti Invalicabili del Ricorso per Cassazione
La Corte ha ribadito un principio cardine del nostro sistema processuale: la valutazione dei fatti e l’attendibilità dei testimoni sono di competenza esclusiva del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il Ricorso per Cassazione può essere presentato solo per vizi di legittimità, ovvero per contestare errori nell’applicazione delle norme di legge o vizi logici macroscopici nella motivazione della sentenza.
Nel caso specifico, la Corte ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello appariva “coerente e logica”. Non vi erano affermazioni palesemente illogiche o contraddittorie. Pertanto, il tentativo del ricorrente di offrire una lettura alternativa delle testimonianze o di evidenziare presunti contrasti tra di esse non poteva trovare spazio in sede di legittimità. Scegliere tra versioni testimoniali divergenti è un compito del giudice di merito, e tale scelta, se adeguatamente motivata, è insindacabile in Cassazione.
Le Motivazioni: Quando le Censure sono di Puro Merito
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, è stato giudicato inammissibile. La Corte ha spiegato che tale doglianza si traduceva in una critica all'”apprezzamento” delle carte processuali da parte del giudice di merito. Si trattava, quindi, di una censura “di merito”, che non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) per poter adire la Suprema Corte.
Il giudice di merito, secondo l’ordinanza, aveva esplicitato in modo adeguato le ragioni del suo convincimento, senza incorrere in alcun vizio logico. Di conseguenza, la Cassazione non poteva sostituire la propria valutazione a quella già compiuta nei gradi precedenti.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma con forza la distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Per gli avvocati e gli imputati, ciò significa che un Ricorso per Cassazione ha possibilità di successo solo se si concentra su reali errori di diritto o su vizi logici evidenti e insostenibili della motivazione, e non su un riesame delle prove. Tentare di convincere la Suprema Corte che un testimone non era attendibile o che le prove potevano essere interpretate diversamente è una strategia destinata al fallimento, se la sentenza impugnata presenta una motivazione logica e coerente. La decisione si traduce in un monito a non sovraccaricare la Corte di legittimità con questioni che hanno già trovato adeguata e logica soluzione nei precedenti gradi di giudizio.
È possibile contestare la valutazione delle testimonianze fatta da un giudice con un Ricorso per Cassazione?
No, non è possibile. La valutazione dei contrasti testimoniali e la scelta tra versioni divergenti sono compiti esclusivi del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella già effettuata.
Cosa si intende per ‘travisamento della prova’ in un Ricorso per Cassazione?
Si ha travisamento della prova quando il giudice di legittimità verifica se il senso probatorio attribuito dal ricorrente a una prova (in contrasto con quello del provvedimento impugnato) abbia una verosimiglianza non immediatamente smentibile. Nel caso specifico, la Corte ha escluso questa ipotesi, ritenendo che la valutazione del ricorrente avrebbe richiesto un nuovo e non consentito apprezzamento del contenuto complessivo della testimonianza.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34909 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34909 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Foggia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della Corte d’appello di Bari
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta alla base della dichiarazione di responsabilità in ordine al delitto di rapina – per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto configurabile, sulla base delle dichiarazioni testimoniali, l’elemento costitutivo della minaccia – non è consentito nella presente sede ed è, altresì, manifestamente infondato;
che, nel caso di denunzia di travisamento della prova dichiarativa, il giudice di legittimità deve limitarsi a verificare se il senso probatorio, attribuito da ricorrente in contrasto con quello eletto nel provvedimento impugnato, presenti una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non imponga, per il suo apprezzamento, ulteriori valutazioni in relazione al contenuto complessivo dell’esame del dichiarante. Tale ipotesi non ricorre nella specie, dovendo ribadirsi il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni
e interpretazioni dei fatti e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella sentenza qui impugnata, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infatti, il giudizio dei giudici di merito, in ordine alla fondatezza o attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatto con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Cort Suprema;
reputato che il secondo motivo di doglianza, attraverso il quale la difesa si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del danno, non è deducibile in quanto le censure di merito sugli apprezzamenti singoli e complessivi delle carte processuali costituiscono motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.);
che, con adeguata motivazione, il giudice di merito ha esplicitato, senza incorrere in alcun vizio logico, le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, la pag. 7 dell’impugnato provvedimento);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2025.