Ricorso per cassazione: i limiti invalicabili del giudizio di legittimità
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel sistema penale italiano, ma la sua funzione è spesso fraintesa. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce perché non sia possibile utilizzare questo strumento per richiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate nei precedenti gradi di merito.
Il caso: cessione di stupefacenti e condanna
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di spaccio di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. L’imputato era stato ritenuto responsabile della cessione di una modica quantità di cocaina (0,40 grammi). Dopo la conferma della condanna in Appello, la difesa ha proposto ricorso lamentando vizi di motivazione e contestando la valutazione del materiale probatorio.
Il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito
Uno degli errori più comuni è considerare il ricorso per cassazione come una sorta di appello-bis. La Corte ha ribadito che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione dei fatti. Se la motivazione della sentenza impugnata è logica e coerente, la Cassazione non può sostituirla con una diversa interpretazione, anche se quest’ultima apparisse più plausibile.
Quando il ricorso per cassazione risulta inammissibile
L’ordinanza sottolinea che il ricorso è inammissibile quando i motivi sono meramente ripetitivi delle doglianze già sottoposte al giudice d’appello. Se il giudice di secondo grado ha già fornito una risposta congrua e corretta, riproporre le stesse tesi senza evidenziare vizi logici specifici rende l’impugnazione priva di valore giuridico.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sull’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale. I giudici hanno rilevato che il ricorrente ha tentato di sollecitare una differente comparazione dei significati probatori, operazione che esula dai poteri della Cassazione. In presenza di una “doppia conforme” (ovvero quando primo e secondo grado giungono alla stessa conclusione), il vizio di motivazione è deducibile solo in casi estremamente limitati, come la mancanza, la manifesta illogicità o la contraddittorietà intrinseca, che nel caso di specie non sono state ravvisate.
Le conclusioni
In conclusione, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, confermando la condanna definitiva. Oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa decisione ricorda che un’impugnazione in sede di legittimità deve basarsi esclusivamente su errori di diritto o vizi logici macroscopici, pena pesanti sanzioni pecuniarie e il rigetto immediato.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Succede quando i motivi sono identici a quelli già respinti in appello o se si richiede alla Cassazione di rivalutare i fatti invece della corretta applicazione della legge.
La Cassazione può riesaminare le prove raccolte?
No, il giudice di legittimità non può rileggere gli elementi di fatto ma deve limitarsi a verificare la correttezza logica e legale della motivazione della sentenza.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49887 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49887 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TERMOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Larino di condanna del predetto per i reato di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (cessione e COGNOME NOME di gr. 0,40 di cocaina);
ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pe perché proposto per motivi meramente ripetitivi delle doglianze sottoposte al giudice de gravame, alle quali questi ha dato congrua risposta;
che, peraltro, il ricorrente ha inteso contestare la valutazione del materiale probator in ipotesi di sentenze conformi di merito ; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la ccindanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 9 novembre 2023