Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3159 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3159 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 18/09/1969
avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 novembre 2023 la Corte di appello di Palermo ha confermato – per quanto di interesse in questa sede – la pronuncia del locale Tribunale del 18 maggio 2020 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 250,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: violazione di legge, per non essere stata esclusa la circostanza aggravante ex art. 625 n. 7 cod. pen. dell’avere commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità; inosservanza ed erronea applicazione di legge, non essendo configurabile la contestata aggravante, prevista dall’art. 625 n. 2 cod. pen., dell’avere adoperato violenza sulle cose; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’erronea configurazione della sua responsabilità penale.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima censura, deve essere osservato come essa costituisca un motivo nuovo, non dedotto con il precedente appello, perciò non sottoponibile al vaglio del presente giudizio di legittimità, dovendo trovare applicazione, in termini troncanti, il consolidato principio per cui no sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (così, tra le altre: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, COGNOME, Rv. 255577-01).
2.2. Del pari inammissibili sono, poi, le due ulteriori doglianze, dovendo essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il c apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effett della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che
la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, ‘per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, COGNOME, Rv. 234109-01).
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).
Delineato nei · superiori termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invoch un’inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senz confrontarsi, con la dovuta specificità, con l’iter logico-giuridico seguito d giudici di merito per ritenere la sussistenza dell’aggravante ex art. 625 n. 2 cod. pen. (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) e affermare la penale responsabilità dell’imputato in ordine all’illecita condotta contestatagli (p. 3).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent : n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente