Ricorso per Cassazione: Quando le Prove non si Possono Ridiscutere
Il ricorso per cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma le sue funzioni sono spesso fraintese. Non si tratta di un terzo processo dove tutto viene riesaminato, ma di un controllo di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce perfettamente i limiti di questo strumento, specialmente in casi di truffa basati su prove concrete come l’intestazione di utenze telefoniche e carte di pagamento.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un individuo condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa. Non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per cassazione, sostenendo che la motivazione della condanna fosse debole e illogica. In pratica, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare gli elementi che avevano portato alla sua condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e legale del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che le lamentele dell’imputato non rientravano tra quelle che possono essere esaminate in sede di legittimità.
Le Motivazioni: il Ruolo del ricorso per cassazione
La Corte ha spiegato in modo chiaro il fulcro della sua decisione. Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove già esaminate dai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il compito della Cassazione non è sovrapporre il proprio giudizio a quello precedente, ma solo verificare che la motivazione della sentenza impugnata sia logica, coerente e non viziata da errori di diritto.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva basato la sua decisione su elementi di prova ritenuti “incontrovertibili”, quali:
* L’intestazione all’imputato dell’utenza telefonica utilizzata per commettere la truffa.
* L’intestazione all’imputato della carta prepagata sulla quale era stato versato il denaro.
* La testimonianza della persona offesa.
Secondo la Cassazione, il giudice di merito aveva fornito una motivazione esente da vizi logici, spiegando perché questi elementi fossero sufficienti a dimostrare la responsabilità penale. Pretendere dalla Cassazione una diversa interpretazione di queste prove significa chiedere un nuovo giudizio di fatto, cosa preclusa in questa sede. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza ha importanti implicazioni pratiche. Chiunque intenda presentare un ricorso per cassazione deve essere consapevole che non potrà semplicemente contestare le conclusioni a cui sono giunti i giudici precedenti basandosi sulle stesse prove. È necessario, invece, individuare specifici vizi di legittimità, come un’errata applicazione della legge o un’evidente illogicità nella motivazione della sentenza. La conseguenza della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a conferma che un ricorso infondato comporta costi significativi.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di giudizio. Il suo compito è verificare la logicità della motivazione e la corretta applicazione della legge.
Quali prove sono state considerate decisive per la condanna per truffa in questo caso?
Le prove decisive sono state l’intestazione al prevenuto dell’utenza telefonica e della carta prepagata utilizzate per la truffa, oltre alla prova testimoniale della persona offesa. Questi sono stati definiti “incontrovertibili elementi di prova”.
Cosa succede quando un ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39002 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39002 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il difetto di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di truffa contestato, non è consentito dalla legge stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell’imputato e della sussistenza del reato contestato (si veda, in particolare, pag. 4 sull’irrilevanza delle circostanze già evidenziate dalla difesa a fronte degli incontrovertibili elementi di prova in atti quali l’intestazione al prevenuto dell’utenza telefonica e della carta postepay utilizzata per la truffa nonché la prova testimoniale della persona offesa);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024